Quando una coppia si lascia spesso accade che a pagarne le conseguenze siano i figli che si trovano a subire i dispetti tra i genitori. Purtroppo i litigi si fondano solitamente su questioni di carattere economico, come il mantenimento e la casa che un tempo era un nido d’amore. Ma essere genitori sicuramente comporta come obbligo primario, morale e materiale, il mantenimento dei figli garantendo loro un’esistenza dignitosa. Ciò è dovuto a prescindere dalla tipologia del rapporto di coppia. Nessuno dei due genitori può esserne esonerato anche nel caso in cui venga dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale. L’assegno di mantenimento viene stabilito in sede di separazione dal giudice o può essere rimesso all’autonomia negoziale delle parti. Tuttavia potrebbe accadere che i figli si adagino troppo sull’assegno mensile senza terminare gli studi e/o ricercare un lavoro, ma gravando unicamente sul genitore.
Fino a quando si deve mantenere anche se ha raggiunto da tempo la maggiore età
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Anche se mantenere la prole è un obbligo, oltre che materiale, soprattutto morale, esso non può considerarsi dovuto in eterno. Ovviamente non potrà cessare al momento del raggiungimento della maggiore età qualora il figlio non sia ancora economicamente autosufficiente. Così come lo svolgimento di un’attività lavorativa precaria e/o saltuaria non farà venir meno automaticamente l’obbligo del genitore al mantenimento. L’art 337 septies, co.1 c.c. stabilisce infatti che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno periodico.
Ma come detto, l’obbligo di mantenere il figlio ormai maggiorenne da diverso tempo non può durare all’infinito. Soprattutto qualora questi non si adoperi nella ricerca di un lavoro e nel conseguimento degli studi. Infatti il diritto del figlio maggiorenne si può giustificare nel limite di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni. Qualora il figlio maggiorenne sia iscritto all’università senza profitto, rifiuti offerte lavorative o conduca una vita sregolata, il genitore potrà chiedere la revoca del mantenimento.
Ecco quando i figli non hanno più diritto al mantenimento nonostante non siano economicamente autonomi
La Cassazione recentemente è intervenuta esonerando il genitore dall’obbligo del mantenimento tenendo conto dell’età della figlia, del suo stile di vita e delle sue scelte. In particolare con l’Ordinanza n.29264/2022, ha accolto il ricorso di un padre ritenendo la figlia ormai trentenne in grado di diventare autonoma. Secondo la Corte un figlio maggiorenne da tempo non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa mediante il mantenimento, come se fosse eterno.
Né tanto meno può giustificarsi la difficoltà nel trovare un lavoro a causa delle condizioni difficili del mercato del lavoro. Pertanto la Cassazione in virtù dei sussidi previsti dallo Stato ad integrazione del reddito, invita la giovane a ricorrere a tali strumenti di sostegno sociale. Pertanto oltre alla poca volontà di lavorare anche l’inerzia nel ricorrere ai sussidi statali per il sostegno economico possono escludere il diritto al mantenimento. Ecco quando i figli non hanno più diritto a ricevere il mantenimento dal genitore.
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