L’indennità di disoccupazione viene riconosciuta al lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro. Quindi può essere richiesta in caso di licenziamento ma anche quando si verifica la scadenza del contratto a tempo determinato. La NASPI viene riconosciuta anche in caso di dimissioni per giusta causa e alla neomamma che si dimette nel primo anno di vita del figlio. Ma ci sono dei casi in cui l’indennità può essere richiesta anche quando ancora si lavora. Ed in questo articolo andremo ad illustrare proprio questa specifica situazione.
L’indennità quando ancora si lavora
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Ecco quando è possibile richiedere la NASPI: è necessaria la perdita involontaria del rapporto di lavoro e aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 48 mesi precedenti. La domanda deve essere presentata all’INPS, pena la decadenza del diritto, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per capire quando spetta la NASPI è bene fare una rapida panoramica di quando l’indennità è compatibile con un lavoro. L’indennità, infatti, non preclude al disoccupato di poter svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma. Ma ci sono dei limiti di reddito e di durata da rispettare che ora illustreremo nello specifico.
La NASPI può decadere, essere sospesa o essere ridotta nei seguenti casi:
a) in caso di lavoro autonomo con reddito fino a 4.800 euro l’anno l’indennità è ridotta;
b) in caso di lavoro autonomo con reddito superiore a 4.800 euro l’anno l’indennità decade;
c) per lavoro subordinato con reddito fino a 8.145 euro annui e con durata fino a 6 mesi l’indennità è ridotta;
d) per lavoro subordinato con reddito superiore a 8.145 euro ma con dutara inferiore a 6 mesi è sospesa fino alla scadenza del contratto;
e) per lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato o nel caso il contratto a tempo determinato superi i 6 mesi la NASPI decade.
Ecco quando è possibile richiedere la NASPI se ancora si lavora e senza incorrere nella sospensione dell’indennità o della busta paga
L’indennità di disoccupazione può essere richiesta anche quando si lavora ancora. Sembra impossibile ma è così per chi ha in essere due contratti part time. E a specificarlo è la circolare INPS numero 94 del 12 maggio 2015 al punto 2.10.a.3.
L’INPS specifica, infatti, che il lavoratore che ha in essere due contratti part time può richiedere la NASPI alla cessazione di uno dei due. La cessazione del contratto può avvenire per licenziamenti, dimissioni per giusta causa, scadenza del contratto. La NASPI può essere richiesta a patto che il rapporto di lavoro che si mantiene consenta di mantenere lo stato di disoccupazione. È necessario, quindi, che il lavoro che resta porti un reddito che sia inferiore agli 8.145 euro l’anno.
In questo caso, quindi, si conserva lo stipendio del secondo lavoro e si potrà percepire la NASPI. Ma l’indennità di disoccupazione sarà ridotta di un importo pari all’80% dello stipendio percepito.