L’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso la possibilità di ottenere i benefici prima casa sulla seconda abitazione. A fronte di ciò, è intervenuta la Corte di Cassazione, aprendo uno spiraglio di possibilità nella direzione opposta. Quindi, secondo la Corte, sarebbe possibile ottenere le agevolazioni prima casa anche sulla seconda abitazione, in presenza di determinate condizioni. Tuttavia, la ragione addotta dalla Cassazione era tutt’altro che prevedibile. Infatti, la condizione sarebbe quella dell’inidoneità del primo immobile. Il concetto di inidoneo, però, essendo relativo, si presterebbe a molteplici interpretazioni. Eppure, la Cassazione apre l’ingresso al beneficio, anche per le seconde case, seppure in maniera eccentrica. Ma, vediamo più nel dettaglio, cosa ha sostenuto la Suprema Corte. Ed ecco quando è possibile avere il beneficio prima casa sulla seconda abitazione!
A fronte delle regole strette imposte dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione si è posta in senso più permissivo. Lo ha fatto con una recentissima ordinanza del 22 luglio, ossia la n. 20981. In base ad essa, il contribuente che abita un immobile inidoneo può acquistarne un altro con le agevolazioni prima casa. Quest’ultimo si può trovare anche nello stesso Comune: è ininfluente. Ciò che rileva è che il primo immobile risulti inidoneo. A tal proposito, si può considerare tale una casa in cui le condizioni igieniche impongano lo sfollamento.
Ecco quando è possibile avere il beneficio prima casa sulla seconda abitazione
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Oppure, è tale quella che un sisma ha reso pericolante. Allo stesso modo, può essere reputata tale, come indicato dalla Cassazione, quella di dimensioni troppo ridotte. Si pensi all’ipotesi in cui nel corso degli anni la famiglia si sia allargata. Quindi, abbia bisogno di spazi maggiori per ospitare tutti i suoi componenti. In definitiva, in questi casi, si può comprare un’altra abitazione con l’agevolazione prima casa, senza dover vendere quella preposseduta.
I Limiti della pronuncia
Tuttavia, si badi bene che la Corte, in linea con alcune pronunce precedenti, ha fissato alcuni limiti alla predetta eventualità. Si tratta non solo dell’inidoneità del primo immobile ma anche della circostanza che il beneficio non sia stato fruito precedentemente. Cioè, non sarebbe ottenibile l’agevolazione, neppure in presenza di immobile inidoneo, se questo sia stato acquistato con lo stesso beneficio.