Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione. Ogni cittadino ha diritto ad un lavoro con cui mantenersi e mantenere la sua famiglia. Ma la Costituzione tutela anche il diritto alla salute dei cittadini. Salute e lavoro si incastonano per via delle ferie. Infatti le ferie, che sono il periodo di riposo che ogni lavoratore deve usare per ricaricare le energie consumate durante i periodi di lavoro, sono un diritto sacrosanto. E non possono essere sostituite da altro. In pratica, le ferie servono per tutelare la salute del lavoratore e non possono essere trasformate in danaro. La monetizzazione delle ferie infatti non è un principio ammesso e ammissibile, tanto è vero che non è previsto in nessun contratto collettivo. Ma a volte la trasformazione delle ferie in soldi avviene lo stesso. Ma parliamo di casi limiti che non devono diventare la prassi tra datore di lavoro e lavoratore.
L’interruzione del rapporto di lavoro prima del godimento delle ferie
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Uno dei casi in cui un lavoratore può avere diritto, al posto delle ferie, ad una indennità in danaro è quella della interruzione del rapporto di lavoro. Quando un lavoratore non ha potuto godere delle ferie, perché il rapporto si è interrotto prima del periodo utile a questo godimento, può prendere soldi. Inoltre, recenti sentenze hanno confermato che nel caso in cui il mancato godimento delle ferie non sia dipeso da colpa del lavoratore, l’indennità sostitutiva può essere erogata.
Niente trattamenti sostitutivi
Si tratta della deroga a quanto stabilisce la normativa vigente che per esempio, nel Pubblico Impiego sottolinea come sia le ferie che i riposi o i permessi, devono essere utilizzati come previsto dai vari ordinamenti. E in nessun caso possono essere previsti trattamenti economici sostitutivi. Ma in caso di interruzioni del rapporto di lavoro per cause imprevedibili, ecco quando al posto delle ferie l’indennità sostitutiva in danaro è utilizzabile.
Ecco quando al posto delle ferie c’è l’indennità sostitutiva
Tutto dipende dalla pianificazione delle ferie. In sostanza, nel caso in cui un rapporto di lavoro, soprattutto nel pubblico impiego, si interrompe per dimissioni, licenziamento per motivi disciplinari o a seguito di non superamento del periodo di prova, la monetizzazione delle ferie non può essere adottata. Come non può essere adottata per interruzioni dovute al pensionamento del dipendente. In altri termini, se un lavoratore poteva programmare la fruizione delle ferie, se poi non le ha godute, non può ricevere l’indennità. Esattamente l’opposto invece nei casi di licenziamenti improvvisi o per giustificato motivo oggettivo. O ancora nei casi di fallimento del datore di lavoro.
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