In quest’articolo indicheremo come impugnare l’ingiunzione di pagamento che dovesse provenire dal gestore del servizio idrico. Anzitutto, per far ciò dobbiamo essere a conoscenza di alcuni motivi di contestazione che si possono sollevare. Si tratta di quelli che, con maggiore frequenza, vengono accolti dai tribunali o, ancor prima, in sede di mediazione, dall’ARERA. Quest’ultima, è l’Autorità Garante innanzi alla quale va fatto il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di avviare il giudizio. Per capire, dunque, come muoverci, occorre sapere quali ragioni far valere. Sicchè, ecco quali sono i metodi legali per non pagare la bolletta dell’acqua. Essi sono i seguenti: la prescrizione, il criterio di calcolo della bolletta e la natura del soggetto che emette l’ingiunzione fiscale.
Motivi di contestazione della bolletta dell’acqua
Come indicato, il motivo più schiacciante e più sicuro di contestazione, è l’invocazione della prescrizione, che è biennale. Quindi, decorsi 2 anni dalla scadenza della bolletta o dall’ultima lettera di sollecito, l’ente non può più pretendere alcun pagamento. Il secondo motivo è l’assenza della lettura del contatore e quindi il calcolo avvenuto secondo i consumi stimati. Ebbene, questo metodo presuntivo non è corretto. Infatti, l’ente deve, almeno una volta all’anno, inviare i propri delegati ad effettuare la lettura effettiva. In tal caso, se arriva una bolletta salata, l’utente può contestarla, facendo valere la esosità ingiustificata della stessa. La sproporzione può risultare anche dalla comparazione di essa con le precedenti bollette.
Ecco quali sono i metodi legali per non pagare la bolletta dell’acqua
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Terza ipotesi di contestazione riguarda la legittimità del soggetto che emette l’ingiunzione fiscale di pagamento. A tal proposito, secondo la giurisprudenza, è illegittima l’ingiunzione emessa da una società privata o mista, ossia pubblico-privata. Ciò in quanto legittimati ad emettere detta ingiunzione sono solo lo Stato e gli altri Enti Pubblici. La ragione è che l’ingiunzione fiscale rappresenta un procedimento speciale, derogatorio dell’ordinaria procedura di ingiunzione. Quindi, si tratta di una specie di decreto ingiuntivo emesso sulla base di un potere autoritativo. Tale è il semplice autoaccertamento del tributo da parte dell’ente. Sicchè, detto potere spetta solo allo Stato e agli Enti Pubblici. Il tutto, con la conseguenza che chiunque altro lo eserciti non vi è legittimato. Da qui, la piena fondatezza della contestazione, che si potrà muovere avverso una siffatta ingiunzione illegittima.