L’accesso alle prestazioni sociali agevolate è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. Lo strumento utilizzato per valutare la situazione familiare è rappresentato dall’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Tra le informazioni necessarie una particolare attenzione è riservata al patrimonio mobiliare. Depositi bancari e/o postali, titoli di stato, obbligazioni, azioni, fondi di investimento sono da includere in tale dichiarazione.
Esistono però delle forme di risparmio da non indicare? Ecco quali investimenti non rientrano nell’ISEE.
Risparmio esente da dichiarazione
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Il calcolo dell’ISEE si effettua con la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Uno degli strumenti che non deve essere indicato nella DSU è il fondo pensione. In tale dichiarazione si deve indicare la forma pensionistica complementare solo nel caso della rendita ricevuta quando si accede alla prestazione pensionistica del fondo stesso.
Sia nella fase di accumulo che nella fase di erogazione con capitale il fondo pensione non va indicato nella dichiarazione utile al calcolo dell’ISEE. In tali casi non si deve indicare alcunché nella DSU.
Oltre al fondo pensione la normativa esclude dalla dichiarazione le polizze su cui non è esercitabile il diritto di riscatto alla data di riferimento. Un caso pratico di tale polizza è quella con un genitore contraente e assicurato e beneficiario il figlio minore.
Tali polizze sono indicate per costituire un capitale che sarà ritirato dal figlio solo al raggiungimento della maggiore età. Il genitore sottoscrive tali polizze per garantire un capitale da destinare a studi o apertura attività lavorativa. Spesso è unita ad una garanzia caso morte con cui la compagnia si impegna a versare i premi in caso di premorienza del genitore.
Dove trovare indicazioni
Ecco quali investimenti non rientrano nell’ISEE.
Il modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con le relative istruzioni è stato pubblicato in allegato al DM n.497 del 31 dicembre 2019 del Ministero del Lavoro.
È prevista la valorizzazione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Pertanto per la dichiarazione 2021 occorrono i valori al 31/12/2019.