Il pignoramento dello stipendio rappresenta una delle azioni esecutive che il Fisco può muovere nei riguardi del debitore insolvente. In questi casi si parla di pignoramento presso terzi che, a differenza di quanto accade con le pensioni, non prevede un limite vitale impignorabile. Tuttavia, esistono delle condizioni formali che impediscono l’azione esecutiva e che è utile conoscere quando si presenta una simile circostanza. Ecco perché l’Agenzia delle Entrate non può mai pignorare lo stipendio in questi casi che illustriamo di seguito.
Come funziona il pignoramento presso terzi
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Sono diverse le forme di pignoramento che l’Agenzia di Riscossione può avviare nei riguardi del lavoratore che ha contratto dei debiti fiscali. Una di queste è il pignoramento presso terzi che segue quanto disciplina l’articolo n. 543 del codice di procedura civile. Tale azione esecutiva si svolge mediante un atto di notifica che riceve il terzo, ossia l’istituto di credito, e il debitore stesso. Questo significa che la quota pignorabile viene direttamente trattenuta a monte, cioè dall’istituto di credito o dal datore di lavoro e direttamente prelevata dal Fisco.
È importante sapere che esistono dei limiti al pignoramento che, sebbene non siano “vitali” come per la pensione, si prendono sempre in considerazione. La medesima regola si applica anche ai beni mobili come abbiamo mostrato nell’articolo: “Oltre ai viveri ecco i beni che l’Agenzia delle Entrate non potrà mai pignorare”. Se il pignoramento riguarda debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate può pignorare un importo massimo in base all’ammontare della paga. Se lo stipendio non va oltre i 2.500 euro, allora può pignorare al massimo un decimo. Il pignoramento sale a un settimo se lo stipendio va da 2.501 a 5.000 euro. Per stipendi più alti invece, l’ammontare del pignoramento può corrispondere a un quinto.
Ecco perché l’Agenzia delle Entrate non può mai pignorare lo stipendio in questi casi
Non tutto quello che contribuisce alla formazione dello stipendio si può pignorare. Difatti le voci che descrivono le indennità, gli ANF, il TFR o i rimborsi spese, non rappresentano oggetto di pignoramento. Un altro aspetto da considerare è l’atto di opposizione all’esecuzione forzata. Forse non tutti sanno che se il debitore si oppone all’azione esecutiva, il pignoramento dello stipendio può essere sospeso da un giudice. In questi casi, se si fa ricorso all’atto esecutivo è possibile impedirne l’efficacia.
Laddove si riscontri un vizio nella procedura o nella forma, la validità dell’atto di riscossione potrebbe venir meno. In un precedente articolo abbiamo illustrato 3 casi in cui non si deve pagare la cartella esattoriale. Proprio su questa linea, anche il pignoramento dello stipendio potrebbe non essere più valido per alcuni lavoratori. In simili circostanze è utile rivolgersi ad un legale di modo da verificare accuratamente le specifiche del caso.
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