I lavoratori invalidi e mutilati sono tutelati dalla legge grazie a una serie di agevolazioni e benefici. Ma chi è considerato invalido civile? Secondo la normativa sono le persone che hanno menomazioni che incidono sulla capacità lavorativa e sull’efficienza psicofisica. La difficoltà di svolgimento delle attività e dei compiti tipici dell’età portano al riconoscimento della percentuale di disabilità. E sono proprio questi gli individui che vanno maggiormente tutelati dalla Legge. Ecco per quali cure può essere richiesto un congedo fino a 30 giorni l’anno da parte dei diversamente abili.
Congedo per cure, a chi spetta e quando?
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Ai lavoratori che hanno certificata una invalidità civile superiore al 50% viene riconosciuta la possibilità di richiedere il congedo per cure. Spetta sia ai lavoratori del settore pubblico che a quelli che operano nel privato e prevede 30 giorni massimo da richiedere in un anno. Il periodo può essere richiesto in modo continuativo ma anche frazionato in giorni (mai a ore).
Essenziale è che le cure per le quali si richiede siano connesse alla patologia che ha portato al riconoscimento dell’invalidità. Da sottolineare che questo tipo di congedo non deve essere richiesto per visite mediche o per terapie domiciliari a base di farmaci. Ma solo per cure che richiedono il coinvolgimento di una struttura sanitaria o specialistica.
Ecco per quali cure può essere richiesto il congedo retribuito di 30 giorni e quale documentazione serve
Il congedo per cure di 30 giorni può essere richiesto, quindi, per fisioterapia, riabilitazione, terapie respiratorie oppure oncologiche, per esempio. Ma non per le cure termali, per le quali esiste un congedo apposito. Si ricorda che queste giornate di assenza dal lavoro non concorrono al periodo di comporto.
Ma qual’è la documentazione che il disabile deve presentare per avere diritto al congedo di 30 giorni? Innanzitutto va specificato che la domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro. E deve essere corredata della documentazione necessaria, ovvero:
- la certificazione, da parte del medico di una struttura pubblica o convenzionata, che attesti la necessità alle cure;
- nella certificazione deve essere specificato che le cure in questione sono strettamente connesse alla patologia invalidante;
- deve essere, poi, specificata la durata e la tipologia di cura necessaria;
- certificazione che attesti la riduzione della capacità lavorativa (da parte della ASL).
Una volta conclusa la fruizione del congedo, inoltre, il dipendente dovrà fornire la documentazione che attesti l’avvenuta terapia. Basta, in questo caso, la certificazione rilasciata dalla struttura che ha svolto le cure in cui siano indicati i giorni in cui sono state effettuate.
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