Il Decreto Sostegni bis, come ha detto il Ministro per la Disabilità Erika Stefani, “ha riparato ad un’ingiustizia ai danni di professionisti con disabilità”. Ha posto fine ad un’ingiustificata disparità di trattamento, in ordine al bonus Covid, previsto per i liberi professionisti che tanto hanno sofferto in questa crisi. In particolare per i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti ai rispettivi ordini di appartenenza. I consulenti di ProiezionidiBorsa, illustrano ai Lettori l’importante novità che ha azzerato le diversità.
Ecco la grande novità del bonus Covid per i liberi professionisti riconosciuto anche a chi percepisce una prestazione previdenziale equivalente all’assegno ordinario di invalidità. Infatti, con l’approvazione del Decreto Sostegni bis, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto reddito di ultima istanza. Ovvero, il bonus dapprima di 600 euro, poi di 1.000, si riconosce anche ai professionisti iscritti alle casse private che percepiscono l’equivalente della prestazione d’invalidità.
Ecco la grande novità del Bonus Covid per professionisti riconosciuto anche a chi percepisce una prestazione previdenziale equivalente all’assegno ordinario di invalidità
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Pertanto, l’approvazione dell’art.37 del testo del Decreto Sostegni bis ha risolto una grave disparità di trattamento dei liberi professionisti con disabilità. In particolare, il cosiddetto bonus di euro 600 è stato previsto dal Decreto Cura Italia. Ovvero per liberi professionisti reddito inferiore a 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività, con una riduzione di almeno il 33%. Da tale bonus erano esclusi gli iscritti a casse previdenziali private che percepivano l’equivalente della prestazione di invalidità. Mentre l’emolumento era garantito per coloro che percepivano la l’assegno d’ invalidità erogata dall’INPS.
Da oggi, grazie al Decreto Sostegni bis, si abbatte quest’ingiusta disparità di trattamento. A tal fine, saranno stanziati circa 8,5 milioni di euro per il reddito di ultima istanza. L’indennità sarà poi erogata dai rispettivi enti previdenziali di appartenenza. Le domande potranno inviarsi entro il 31 luglio 2021.
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