Ecco cosa spetta alla vedova o al vedovo  con la morte del titolare di assegno ordinario di invalidità 

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Per chi ormai è avanti con gli anni è essenziale sapere che i propri familiari siano in una situazione di stabilità economica. E proprio per questo per il pensionato è di conforto sapere che in caso di suo decesso la vedova o il vedovo avrà diritto alla pensione di reversibilità. Sistemare marito o moglie in caso di morte, infatti, sembra essere una delle preoccupazioni più comuni. Soprattutto per chi versa in condizioni di salute precarie. Con la morte del titolare di assegno ordinario spetta qualcosa al coniuge superstite? Questa è una domanda che i nostri lettori si pongono molto spesso. E allora ecco cosa spetta alla vedova o al vedovo di un titolare di AOI.

Assegno ordinario è reversibile ai superstiti?

Il titolare di assegno ordinario di invalidità, sicuramente, ha meno di 67 anni e, pertanto, non è ancora titolare di pensione previdenziale. Anche se un trattamento previdenziale lo percepisce. L’assegno ordinario di invalidità, infatti, è una prestazione calcolata sui contributi effettivamente versati. E anche se è equiparato ad una pensione diretta, non lo è. Si tratta di una misura temporanea che al compimento dei 67 anni,  poi, si trasforma in pensione di vecchiaia.

L’assegno ordinario di invalidità, pur essendo calcolato sui contributi versati non è una misura reversibile ai superstiti. E questo significa che alla vedova o al vedovo non spetta una quota di AOI.

Ecco cosa spetta alla vedova o al vedovo  con la morte del titolare di assegno ordinario di invalidità

Se anche l’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai familiari superstiti, questo non significa che resteranno privi di un trattamento ai superstiti. Per avere diritto all’assegno ordinario, infatti, sono richiesti almeno 5 anni di contributi versati da parte del richiedente. Di cui almeno 3 anni versati nel quinquennio precedente la domanda.

Che a ben vedere sono gli stessi requisiti necessari per richiedere la pensione indiretta da parte del superstite di un assicurato deceduto. Quando chi viene a mancare, infatti, non è ancora titolare di pensione non è possibile richiedere la pensione di reversibilità. Ma spetta la pensione indiretta se:

  • l’assicurato ha raggiunto il requisito contributivo per avere diritto alla pensione di vecchiaia (pur non avendo raggiunto ancora l’età di accesso);
  • l’assicurato ha versato almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio che precede il decesso.

Di fatto, quindi, i requisiti per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità coincidono con quelli per far valere il diritto alla pensione indiretta. E se anche il vedovo o la vedova non hanno diritto alla reversibilità sulla quota di assegno ordinario, possono richiedere la pensione ai superstiti appena descritta. Che a tutti gli effetti si comporta come la pensione di reversibilità.

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