La Legge n. 40 del 2007, cosiddetta Legge Bersani, ha dichiarato illegittime le penali per il recesso anticipato da parte dei consumatori.
Capita di non essere soddisfatti del servizio telefonico oppure di ricevere offerte più vantaggiose. In questi casi è nel pieno diritto del cittadino di cambiare fornitore.
A volte si è titubanti nel dare disdetta perché si temono conseguenze economiche. I contratti sottoscritti riportano clausole poco comprensibili per molti di noi e dunque non si ha la certezza di come poter agire.
Vedremo cosa fare se intendiamo cambiare gestore senza incappare in spese non previste.
Ecco come non pagare la penale agli operatori telefonici per cambio gestore o recesso anticipato e quando ottenere il risarcimento
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Naturalmente non sempre disdire i contratti prima della loro naturale scadenza è senza conseguenze. Gli operatori presenti sul mercato hanno inserito meccanismi atti a garantire che il consumatore abbia convenienza a restare cliente per un periodo di tempo minimo.
Quando si sottoscrivono nuovi contratti bisogna fare bene attenzione agli sconti proposti. Questi sono uno specchietto per le allodole in quanto attirano il nuovo cliente ma lo vincolano a restare, di solito, per almeno 24 mesi. Lo sconto iniziale non è altro che un costo che dovremmo sostenere spalmato su 24 mensilità. Qualora decidessimo di cambiare gestore prima di questa data, tutte le mensilità rimanenti ci verrebbero addebitate.
La delibera n. 204/18/CONS di AGCOM e la Legge n. 124/2017 vanno entrambe in una direzione a favore del consumatore. Queste penali occulte infatti possono e devono essere arginate. Secondo questi assunti la durata minima prevista sarebbe vincolante solo per l’operatore. Gli unici importi che possono essere richiesti al consumatore sono quelli relativi a spese effettivamente sostenute dall’operatore per disattivare l’utenza ed eventuali rate residue.
Ci sono dei casi tuttavia in cui neanche questi costi devono essere sostenuti dal cittadino. Vediamo quando intervengono queste situazioni.
Quando non si deve pagare nessun importo ai gestori telefonici
Quindi ecco come non pagare la penale tanto odiata. In due casi non è dovuto nessun importo. Il primo riguarda il malfunzionamento del servizio. Questo disservizio può creare problemi anche per il lavoro determinando dei danni economici ed esistenziali. Per opporre questa motivazione è necessario che il malfunzionamento sia adeguatamente dimostrato, anche attraverso comunicazioni inviate all’operatore con richiesta di intervento.
In questo caso si tratterebbe di inadempimento contrattuale da parte dell’operatore e dunque si configurerebbe la facoltà di recesso e si potrebbe addirittura richiedere il risarcimento del danno. Il gestore telefonico che sia inadempiente è tenuto a risarcire il danno patrimoniale. La delibera n. 307/03/CONS di AGCOM prevede infatti che gli operatori debbano fornire in maniera regolare e continua il loro servizio. Stesso dicasi per i servizi attivati senza espressa richiesta da parte del consumatore. Anche in questo caso è ipotizzabile un risarcimento del danno da illecito contrattuale. L’altra situazione in cui il cliente può recedere senza alcuna spesa a suo carico è quando vi sono modifiche unilaterali al contratto da parte dell’operatore. In questi casi è sufficiente comunicare disdetta entro i termini indicati per non incorrere in sanzioni.
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