Al momento dell’apertura della successione gli eredi che accettano l’eredità fanno una scelta irrevocabile. Non è possibile avere ripensamenti e, in un secondo momento, rinunciarvi. Anche se ci si accorge, solo dopo, che oltre al patrimonio sono presenti numerosi debiti. Se, invece, in un primo momento si rinuncia all’eredità, questa scelta può essere revocata. Ecco come e dopo quanto tempo si può avere un ripensamento sulla rinuncia.
Una scelta che si può cambiare
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Rinunciare all’eredità, quindi, non è una scelta definitiva. Si può cambiare idea, ma solo entro un certo lasso di tempo e nel rispetto di determinate condizioni. La revoca della rinuncia, quindi, non può essere una scelta indiscriminata perché si deve tenere conto di diversi fattori. Primo fra tutti la presenza di eventuali creditori.
Solitamente quando si rinuncia all’eredità lo si fa per non essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio ai debiti del defunto. Si tratta, quindi, di una scelta motivata per fare in modo che i creditori non abbiano nulla a pretendere. Ma rinunciando ai debiti si rinuncia anche all’eventuale patrimonio.
Come si rinuncia al patrimonio e ai debiti del defunto?
A differenza dell’accettazione, che può essere anche tacita, la rinuncia all’eredità deve essere formalmente dichiarata. La dichiarazione va resa davanti al cancelliere del tribunale o davanti ad un notaio che inseriranno la scelta dell’erede nel registro dove si annotano le successioni.
Quando si fa questa scelta, in ogni caso, riguarda tutti i beni del defunto. Di fatto, ad esempio, non si può accettare di ereditare un immobile e rinunciare al denaro. Se si rinuncia lo si fa per tutto il patrimonio. Attivo e passivo. Così come l’accettazione, anche la rinuncia va espressa entro 10 anni dall’apertura della successione.
Ecco come e dopo quanto tempo la rinuncia all’eredità può essere revocata
Ma come abbiamo detto la rinuncia ammette anche il ripensamento ed in alcuni casi è ammesso revocarla. Entro i 10 anni dall’apertura della successione la rinuncia all’eredità può essere revocata. Ma solo a patto che l’eredità spettante non sia stata acquisita da altri eredi. Se un altro chiamato all’eredità, quindi, nel frattempo ha accettato acquisendo il diritto di chi vi ha rinunciato, la revoca non è ammessa.
Anche se la revoca della rinuncia può avvenire in maniera tacita, il consiglio è sempre quello di presentarla in modo esplicito. Ovvero di fronte al notaio o al cancelliere del tribunale per fare in modo che la scelta sia formalizzata. In questo modo non si rischia che la revoca possa essere ritenuta non valida.
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