L’INPS ha introdotto un servizio per i contribuenti che vogliano controllare se hanno diritto al rimborso o sono a debito. Esso vale, però, solo per quelli che hanno l’INPS stessa come sostituto di imposta. La novità è stata comunicata con il messaggio n. 2557 del 9 luglio 2021.
Sicché, ecco come controllare se siamo a credito o a debito IRPEF nel modello 730/21. La verifica potrà essere fatta comodamente online, come spiegato nell’indicata comunicazione dell’INPS. Basta accedere al servizio “assistenza fiscale 730/4: servizi al cittadino”. Ivi, si potrà controllare il conguaglio relativo al modello 730/2021. I rimborsi e i debiti saranno erogati e trattenuti direttamente dall’ente, sulla pensione, cassa integrazione o sulla Naspi.
Ecco come controllare se siamo a credito o a debito IRPEF
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Ora vediamo, tecnicamente, in maniera più dettagliata, come fare la verifica sui conguagli.
Anzitutto, occorre disporre delle credenziali per l’accesso ai servizi INPS. Dunque: PIN, SPID, CIE o CNS. Solo in questo modo sarà possibile verificare online l’esito del modello 730/2021.
Quindi, andare alla sezione “assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”. Il servizio consente di visualizzare diverse informazioni oltre al diritto ad un rimborso o alla presenza di un debito. Esse sono, ad esempio, l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con i relativi importi. Poi, se l’INPS è il sostituto di imposta, la conferma che i conguagli verranno abbinati alle prestazioni percepite.
Diversamente, vi sarà il diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione
Con il messaggio INPS del 9 luglio 2021 si darà l’avvio alle operazioni di rimborso o trattenuta. Il tutto, in base alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Come indicato, il servizio online funzionerà solo per chi ha indicato l’INPS come sostituto di imposta nel modello 730/2021. Tali sono i pensionati o i titolari di indennità di disoccupazione NASPI. Questi ultimi, solo relativamente alle prestazioni erogate fino al primo aprile 2021.
Tuttavia, l’INPS non può essere indicato come sostituto d’imposta per le prestazioni assistenziali. Si pensi all’assegno sociale, al bonus bebè o baby sitter e alle indennità Covid 19 del 2020.
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