Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato, durante l’emergenza sanitaria, devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate. Il modello prestampato da utilizzare è rinvenibile online, sul sito dell’ente. Sicché, il contribuente dovrà inviare il documento dal 28 aprile in poi ed entro e non oltre il 30 giugno 2022. La trasmissione può essere fatta esclusivamente in modalità telematica, o attraverso un servizio disponibile nell’area riservata o sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Ma qual è la finalità di detta autodichiarazione? Ebbene, lo scopo è quello di garantire che l’importo complessivo conseguito per i sostegni economici non superi i massimali previsti dalla Commissione Europea. Inoltre, serve anche ad attestare la sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge. Quindi, in caso di superamento degli importi o di mancanza dei requisiti, sono previste anche le modalità di ravvedimento operoso. Quindi, si può dare luogo alla restituzione volontaria delle somme percepite in eccesso.
Cosa potranno fare coloro che hanno percepito somme non spettanti
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A seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, anche coloro che avranno deciso di restituire dovranno assolvere all’obbligo in discorso. Cioè, dovranno inviare la succitata autodichiarazione entro il 30 giugno, oppure entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute. Ma ecco chi dovrà presentare questa autodichiarazione, quindi su chi ricade l’incombenza in questione. Ebbene, in generale, chiamati all’appello sono tutti gli operatori economici che abbiano percepito aiuti previsti dalle norme agevolative. Tuttavia, nel caso in cui si sia già resa la dichiarazione in sede di presentazione dell’istanza per l’accesso ai benefici, non è obbligatoria. Ciò, salvo che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti, come quelli elencati nell’articolo 1 del Decreto Sostegni.
Infatti, in tal caso, bisogna comunque presentare la dichiarazione, riportando i dati relativi a tutti i sostegni ricevuti. In termini analitici, la dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario abbia fatto accesso agli aiuti riconosciuti per l’IMU, senza aver precedentemente compilato il quadro C;
- inoltre, il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e si profili l’obbligo di restituzione delle somme eccedenti;
- poi, il beneficiario si sia avvalso della facoltà di “allocare” la medesima misura, in parte nella sezione 3.12 e, in parte, in quella 3.1. Ciò, in presenza dei requisiti di legge e qualora residui il massimale stabilito.
Ecco chi dovrà presentare questa autodichiarazione dal 28 aprile al 30 giugno all’Agenzia delle Entrate in caso abbia ottenuto questi benefici
Come indicato, la dichiarazione va inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche. Ad occuparsene deve essere direttamente il contribuente o un soggetto incaricato, a ciò abilitato. Entro 5 giorni dall’invio, l’ente rilascerà una ricevuta che attesta se abbia preso in carico la dichiarazione o l’abbia scartata. In quest’ultimo caso, essa si potrà rinviare entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate.
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