E’ possibile il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova?

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Talvolta, prima di procedere ad un’assunzione a tempo indeterminato, le parti prevedono un periodo di prova. Si tratta di un patto scritto, con il quale sia il lavoratore che il datore di lavoro convengono di poter recedere dal contratto, senza preavviso. Naturalmente, esso fa parte dell’accordo di lavoro complessivamente inteso ma rappresenta una sorta di momento di rodaggio, durante il quale le parti valutano reciprocamente l’opportunità di continuare il rapporto. Esso, naturalmente può accedere anche ad un contratto a tempo determinato ma elemento costante è che le parti vivono in un limbo di arbitrarietà reciproca. Durante la stessa, il datore valuterà l’efficienza del lavoratore e quest’ultimo, l’idoneità delle condizioni di lavoro.

Tuttavia, si ci chiede se questa arbitrarietà sia totale o parziale. In altri termini, si ci domanda se sia sempre possibile il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova. Di conseguenza, se il recesso, in particolare del datore, possa essere impugnato o contestato in sede giudiziaria. Al riguardo, occorre soffermarsi su quanto stabilisce la legge e quanto dedotto dalla giurisprudenza nel corso del tempo.

E’ possibile il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova?

Cosa stabilisce la legge

In generale, come anticipato, durante il periodo di prova, ciascuna parte può recedere dal contratto, senza preavviso e senza giustificarne il motivo. Il periodo di prova, normalmente, ha una durata massima di sei mesi. Il datore di lavoro, inoltre, gode di una certa libertà anche nella forma della comunicazione, potendovi procedere anche oralmente. Ciò, secondo un orientamento giurisprudenziale, sia della Corte Costituzionale che della Cassazione. Quest’ultima ha, altresì chiarito, che la libertà della forma è tale che, anche se viene concordata la forma scritta, è sufficiente l’invio di una mail.

Cosa ha aggiunto la giurisprudenza

Se in via generale, dunque, il recesso è sempre possibile durante il periodo di prova, vi sono, tuttavia, delle eccezioni. Infatti, nel corso degli anni la giurisprudenza ha elaborato molteplici casi in cui il recesso del datore è illegittimo. E ciò, nonostante sia fatto durante il periodo di prova. All’uopo, sono emerse le seguenti casistiche:

1) Illiceità del motivo. Un licenziamento avvenuto per motivi del tutto estranei alle capacità e attitudini lavorative dal lavoratore. Ad esempio, per motivi legati alla condizione personale del medesimo, come il sesso, la religione o un handicap. In tal caso, il recesso sarebbe, in ogni caso, illecito, e perciò impugnabile.

2) La prova, di fatto, non sia stata concessa.

Si consideri l’ipotesi in cui il dipendente abbia ricevuto il recesso senza che vi sia stato il tempo materiale per giudicarlo. Oppure, quella in cui al lavoratore siano stati affidati compiti diversi rispetto a quelli per i quali era stato assunto in prova.

3) La prova sia stata superata e ciò nonostante, il datore ha comunicato il recesso. Anche in questo caso, si tratta di un atto illegittimo. Dunque, negli indicati casi di illegittimità del recesso, spetta il risarcimento del danno. Poi, nell’ipotesi particolare sub 2), al lavoratore spetta anche la prosecuzione del periodo di prova, qualora abbia interesse a coltivarla.

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