Passeggiare per le vie delle città italiane è un incanto. La storia, la cultura e la bellezza che trabocca da questi luoghi è in grado di emozionare chiunque giunga nel nostro Paese. L’Italia è infatti il Paese con il maggior numero di siti UNESCO. Sono 58 i siti inclusi nella lista dei patrimoni dell’umanità. Purtroppo, non sempre tutta questa bellezza è gestita al massimo delle sue potenzialità. Talvolta non si riesce a garantire una corretta manutenzione dei luoghi.
Recentemente un pedone ha riportato alcune ferite a seguito della rovinosa caduta dalla scalinata del centro storico di Arcola. In seguito al sinistro, il pedone ha convenuto in giudizio il Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno. Il soggetto lamentava che la caduta era stata causata dal cattivo stato di manutenzione della scalinata. Si tratta di una scalinata formata da ciottoli e mattoncini, come molte di quelle che troviamo nelle altre città italiane.
Danno da oggetti in custodia
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Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Secondo i giudici del Tribunale di La Spezia, l’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ex art. 2051 c.c. per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo dovute ad una cattiva manutenzione.
L’unico modo per escludere la responsabilità è provare che il pedone avesse la concreta possibilità di percepire la situazione di pericolo e, quindi, di evitarla.
La possibilità di percepire la situazione di pericolo è da accertare in concreto. Nel caso posto all’attenzione del tribunale si è valorizzato, ad esempio, il fatto che la donna fosse residente e avesse quindi piena conoscenza dello stato dei luoghi. È stato inoltre rilevato che il sinistro ha avuto luogo di giorno, in condizioni di perfetta visibilità.
È possibile esser risarciti in caso di caduta da scalinata pubblica
Tuttavia i giudici hanno ritenuto che tali considerazioni non fossero sufficienti ad esimere il Comune da responsabilità. Lo stato di cattiva manutenzione era infatti sussistente da tempo e ciò imponeva all’Amministrazione di porvi rimedio effettuando i dovuti interventi. Il tribunale ha dunque ritenuto entrambe le parti responsabili del sinistro, ciascuno nella misura del 50%. In seguito ha condannato il Comune a risarcire il danno cagionato. Se mai dovesse capitare una situazione del genere, ora sappiamo che è possibile esser risarciti in caso di caduta.
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