In Italia molti utilizzano il contratto di donazione. Tanti nonni e genitori donano una casa o un appartamento ai figli e ai nipoti per fornirgli un aiuto concreto. Molti apprezzano la donazione perché è facilmente realizzabile. Oltretutto, consente il passaggio di proprietà con un regime fiscale agevolato. La donazione, però, ha delle problematiche giuridiche di non poco conto. Infatti, per sua natura, è un atto parecchio instabile. Gli eredi e i creditori, di chi ha donato l’immobile, potrebbero facilmente attaccare e far annullare questo tipo di atto.
Le banche sanno bene di questa instabilità della donazione. Infatti, può capitare che, come garanzia ad un contratto di mutuo, l’istituto di credito non accetti l’ipoteca su un immobile ricevuto in donazione. Esistono, poi, due tipi di donazione. La prima è quella tipica, cioè si attua con i modi e le formalità dell’articolo 769 del codice civile. L’altra è la donazione indiretta, che, invece, è sostanzialmente una donazione ma nascosta da una forma diversa. Si pensi ad una vendita di un immobile ad un prezzo molto basso. Seppure formalmente si tratti di una vendita, dal prezzo è chiara la volontà di donare l’immobile.
Durante il matrimonio
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È possibile donare o ricevere tramite testamento una casa oppure un immobile senza che questo cada in comunione legale. Normalmente se i coniugi optano per la comunione dei beni, i loro beni, anche immobili, rientreranno nella comunione. Saranno, cioè, di proprietà di entrambi. Per questo quando i coniugi si sposano è possibile che abbiano in comproprietà la casa coniugale. Di recente, la Cassazione ha spiegato come vanno liquidate le quote dei coniugi sulla casa coniugale in caso di scioglimento della comunione.
È possibile che uno dei coniugi, pur con la comunione dei beni, voglia ricevere un immobile in donazione o in testamento senza farlo ricadere nella comunione. È possibile, allo stesso modo, che dei parenti vogliano donargli o lasciargli in eredità un immobile senza che questo ricada nella comunione legale. Di modo, cioè, che non cada in comproprietà ma sia di proprietà esclusiva di chi lo riceve.
È possibile donare o ricevere in testamento un immobile anche durante il matrimonio e non farlo entrare nella comunione legale con questi due modi
La Corte di Cassazione ha spiegato, con il provvedimento 1630/2015, che è possibile donare o ricevere in testamento un immobile senza farlo cadere in comunione. Questo in due modi, entrambi da attuare utilizzando l’articolo 179 comma 1 del codice civile. Il primo modo lo indica direttamente l’articolo 179 comma 1 lett. B. Infatti, la legge dice esplicitamente che i beni ricevuti in donazione o testamento non cadono nella comunione legale. Questo a patto che chi dona o chi lascia in testamento il bene non specifichi che il bene è attribuito alla comunione.
La seconda modalità la indica l’articolo 179 comma 1 lett. F. Qui, il testatore o il donante lasciano all’interessato la somma di denaro necessaria all’acquisto dell’immobile. Per evitare che l’immobile acquistato con questo denaro cada in comunione, l’interessato deve fare una dichiarazione all’atto di acquisto. Deve dichiarare, cioè, che sta acquistando l’immobile utilizzando beni o denaro personale. Attraverso questa dichiarazione espressa il bene non rientrerà nella comunione.
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