L’emergenza epidemiologica ha messo in crisi famiglie, imprese, liberi professionisti che dall’oggi al domani hanno subito l’arresto delle loro attività. Sono stati periodi davvero pesanti sia sotto il profilo psicologico che economico. A tal proposito a breve si potrà fruire anche del Bonus psicologico in virtù della crisi psico-sociale causata dal Covid.
La ripresa è stata dura e ancora oggi si fa fatica. Per questo il nostro legislatore ha messo in campo molteplici misure per sostenere le imprese, le famiglie e i lavoratori autonomi messi in ginocchio dall’emergenza. Tra queste misure il Decreto Sostegni bis, n. 73/2021 ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, chiamato contributo perequativo. Questo decreto è stato contemplato per sostenere le attività economiche danneggiate dalla crisi epidemiologica. In particolare riconosce un contributo ai titolari di partita IVA che esercitano un’attività d’impresa e di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario.
Il contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico avvenuto nel 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto già ottenuti. I contribuenti per ottenere il contributo hanno presentato una specifica istanza attestante il possesso dei requisiti richiesti e quelli necessari per determinare l’importo spettante. Tuttavia nel caso di dichiarazioni errate o mendaci l’Agenzia delle Entrate non perdona e potrebbero arrivare ingenti multe.
Doppia sanzione e blocco dei soldi sul conto corrente a chi ha inviato queste informazioni all’Agenzia delle Entrate anche in buona fede
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Infatti il Fisco non solo procede al controllo di quanto dichiarato nelle istanze ma anche in ordine ai dati fiscali delle fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Nonché a controlli riguardanti i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA e delle dichiarazioni IVA e Redditi. Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo. A ciò si applicherà anche la sanzione prevista dall’art.13 co. 5 del D. Lgs. n.471/1997 nella misura minima del 100% e del massimo del 200%.
In tale ipotesi per giunta non è ammessa la possibilità della definizione agevolata. Si applicherà peraltro la pena prevista dall’art.316 ter c.p. esattamente come accade per chi ha la Legge 104 e commette questi errori. In tali casi qualora il contributo dell’importo erogato sia inferiore a 4.000 euro, la sanzione sarà da 5.165 a 25.882,00 euro. Mentre qualora sia superiore, si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre qualora sussista il periculum in mora o il fumus boni iuris il magistrato potrebbe disporre anche il blocco dei soldi sul conto. Ovvero il blocco delle somme pari a quanto indebitamente percepito.
Mentre in caso di avvenuta erogazione del contributo si applicherà anche la confisca ai sensi dell’art. 322 ter c.p. Pertanto attenzione perché a causa anche di una semplice svista potrebbero arrivare una doppia sanzione e blocco dei soldi con danni davvero gravi.
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