Il congedo straordinario Legge 151 prevede la possibilità di assistere il familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3. Il tempo concesso è di due anni nell’intera vita lavorativa. Inoltre, l’assenza lavorativa è coperta da contribuzione figurativa valida ai fini del pensionamento. Un lettore chiede agli Esperti di ProiezionidiBorsa se dopo il congedo straordinario per legge 104 si rischia il licenziamento con la NASPI? Rispondiamo a questa domanda in base alle ultime novità su permessi e congedo Legge 104.
Dopo il congedo straordinario Legge 104 si rischia il licenziamento con la NASPI?
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I periodi di congedo straordinario Legge 104 sono da considerarsi periodi neutri, per la determinazione del periodo utili ai fini di un eventuale NASPI. A chiarire questo concetto la circolare INPS n. 94/2015.
Da considerare che, il lavoratore che fruisce del congedo straordinario, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. A rispondere sul licenziamento è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 5425 del 25 febbraio 2019.
La Cassazione nella sentenza ricorda che il congedo non può essere fruito senza il consenso del datore di lavoro. Inoltre, quest’ultimo può controllare le effettive esigenze del lavoratore (sentenza n. 2803/2015).
Il caso esaminato dalla Corte
Nello specifico la Corte ha esaminato il caso di un lavoratore licenziato dopo il congedo per riduzione di personale. La Suprema Corte, afferma la legittimità del licenziamento, in quanto la norma considera il licenziamento illegittimo quando è riconducibile alla fruizione del congedo. Ma, non per cause legate ad altre situazioni, come l’organizzazione aziendale e le difficoltà economiche della stessa. Anche perché trattasi di un licenziamento collettivo.
Quindi, il lavoratore che fruisce del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tuttavia, ci possono essere effetti diversi che possono portare al licenziamento, come il caso esaminato dalla Corte.
Inoltre, sono possibili anche altri motivi di licenziamento, ad esempio, per giustificato motivo soggettivo per eventi o fatti accertati nel periodo in cui il lavoratore era in servizio. Ma la fruizione del congedo non è causa di licenziamento.
Il licenziamento in questi casi da diritto alla disoccupazione indennizzata (NASPI).