In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le ferie non godute vengono monetizzate attraverso un’indennità sostitutiva. Sul punto è intervenuta la Cassazione, con sentenza n. 21609/2022, che ha spiegato che l’indennità ha funzione latamente risarcitoria. Sicché, l’obbligo di monetizzare queste ferie è finalizzato a mettere il lavoratore in condizione di poter fruire tranquillamente del riposo. Pertanto, sul piano retributivo, gli è corrisposta la stessa somma spettantegli nei periodi di lavoro. La medesima sentenza richiamata ha statuito che l’indennità sostitutiva ha carattere retributivo. Questo perché è in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che andava dedicato al riposo. Quindi, esse sono monetizzabili attraverso il riconoscimento di un’indennità, in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Diritto alle ferie non godute
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La Cassazione si rifà, sul piano normativo, alla direttiva n. 2003/88/CE. Essa ammette che un’indennità sostituisca le ferie alle quali il lavoratore ha diritto solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 2109 del codice civile ha, pertanto, dato attuazione alla direttiva, con il D. lgs. n. 66 del 2003. Il periodo minimo di ferie per ogni lavoratore è di 4 settimane. Nella sentenza su indicata si specifica non solo quando sussiste il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva, ma anche che essa non può essere persa. Al riguardo, infatti, soccorrerà apposita verifica che il datore lo abbia effettivamente messo in condizione di fruirne. È necessario, infatti, che il medesimo informi correttamente i lavoratori in merito a quando e come possono godere delle ferie. In particolare, ricadono sullo stesso specifici obblighi che indicheremo qui di seguito.
Diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva in caso di ferie non godute
Il datore deve assicurarsi che il lavoratore eserciti il diritto alle ferie, adempiendo ai seguenti obblighi: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo; 2) invitandolo, se necessario, formalmente, al godimento delle ferie medesime. La ragione di ciò è che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore. Corrispettivamente, sussiste un preciso obbligo in capo al datore di lavoro al riguardo. Pertanto, se insorge una lite in ordine a questo aspetto, il datore di lavoro sarà tenuto a provare di avere adempiuto ai suddetti obblighi. Quindi, l’onere probatorio circa il mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore ricade sul medesimo.
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