Il diritto alle ferie o vacanze retribuite è un diritto sacrosanto del lavoratore, riconosciutogli dall’art. 36 della Costituzione. Le modalità di esercizio di siffatto diritto sono stabilite da leggi e contratti collettivi e individuali. Nella specie, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite, rappresentano prerogative irrinunciabili. Le fonti di tale diritto sono anche l’art. 2109 del c.c., l’art. 2243 c.c.. Poi, abbiamo l’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE. Si consideri che siffatto diritto è così importante che non è possibile convertirlo il denaro, salvo che in 2 casi. Essi sono:
- se il rapporto di lavoro viene risolto;
- per i contratti di lavoro a termine, che hanno durata inferiore ad 1 anno. Veniamo, adesso, a come vengono calcolate le ferie.
Ebbene, il numero di giorni dipende dai mesi di lavoro, compresi i periodi di assenza per malattia o maternità.
Come viene goduto il diritto alle vacanze retribuite
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Il periodo di ferie spettante ai dipendenti viene stabilito dal datore di lavoro, tenuto a comunicarlo ai lavoratori. Se lo stesso decide di chiudere l’azienda per un periodo di tempo determinato, si parla di ferie collettive. In tal caso, il dipendente non può chiedere di avvalersi delle ferie per un periodo diverso. Se non ricorrono le predette condizioni, valgono le seguenti regole, riguardanti, appunto, il diritto alle ferie retribuite del lavoratore:
- spettano continuative per 2 settimane, su domanda. Ciò, purché il lavoratore le abbia maturate durante l’anno e non sia diversamente disposto dai contratti collettivi;
- il lavoratore ha diritto ad altre 2 settimane di ferie, anche frazionate. Ciò, sempre che non sia diversamente disposto dai contratti collettivi ed entro il termine di 18 mesi. Questi decorrono dalla conclusione del periodo di maturazione.
- Poi, vi possono essere altri giorni di ferie, usufruibili anche in misura frazionata, sempre se previsti da contratti collettivi o individuali.
Diritto alle ferie retribuite del lavoratore e conseguenze per il mancato riconoscimento
Se il contratto collettivo lo prevede, le ferie del lavoratore possono essere interrotte su chiamata del datore di lavoro. In tal caso, ovviamente, il lavoratore potrà riprendere successivamente la parte restante delle ferie non godute. Altro caso di interruzione delle ferie, è riconducibile a cause riguardanti il dipendente stesso. Si pensi al caso di malattia che gli impedisca di goderne. Parliamo, adesso, di quali conseguenze ricadono sul datore di lavoro, in caso di mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore. Egli è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie:
- da euro 100,00 a 600,00, per ogni lavoratore dipendente;
- da euro 400,00 a euro 1.500,00 per violazioni relative a più di 5 lavoratori o di 2 annualità;
- ed ancora da euro 800,00 a 1.500,00, per violazioni riguardanti più di 10 lavoratori o di 4 annualità.
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