Quando il dipendente cessa il rapporto di lavoro ha diritto alla cosiddetta buonuscita, che è denominata TFR o TFS (trattamento di fine rapporto o servizio). Si tratta di una somma che viene corrisposta al dipendente dal datore di lavoro in base agli anni di servizio prestati. Un tesoretto che, in alcuni casi, può raggiungere anche diverse decine di migliaia di euro.
Ma la liquidazione di queste somme non è uguale per tutti i lavoratori. Per il lavoratore del settore privato, infatti, la liquidazione avviene o contestualmente alla cessazione del rapporto o con la busta paga successiva. Per il lavoratore del pubblico impiego l’attesa per avere le spettanze varia dai 15 mesi ai diversi anni. Ma non è solo questa la differenza che c’è tra lavoro pubblico e lavoro privato ai fini del TFR e del TFS.
TFR per i lavoratori del settore privato anche durante il rapporto di lavoro
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Per i dipendenti del settore privato è possibile, rispettando determinate regole, richiedere un anticipo sul TFR spettante anche mentre ancora si sta lavorando. Difficile da credere ma al dipendente pubblico questo stesso trattamento non è previsto. E questa è una delle più grandi differenze tra lavoro pubblico e quello privato.
L’anticipo concesso al dipendente privato non può superare il 70% dell’importo maturato. Il lavoratore a 8 anni dall’assunzione può richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto maturato per determinate spese come:
- spese sanitarie per terapie o interventi straordinari ;
- acquisto della prima casa per sé (solo se non si è proprietari di altre abitazioni date in affitto);
- acquisto della prima casa per i figli;
- acquisto del suolo dove costruire la prima casa per sé o per i figli;
- riscatto dell’abitazione che già si occupa a titolo diverso;
- ristrutturazione dell’abitazione da adibire, poi, a prima casa.
Difficile da credere ma al dipendente pubblico in servizio non spetta l’anticipo di queste somme che invece sono liquidate al lavoratore privato
Il lavoratore dipendente della pubblica amministrazione può chiedere l’anticipo del TFS o del TFR solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L’anticipo, quindi, serve solo a ricevere prima dei tempi di attesa previsti, che sono lunghissimi, le somme spettanti.
Il dipendente pubblico, quindi, non può contare sulla propria buonuscita per far fronte a spese sanitarie o di abitazione impreviste se è ancora in servizio. La richiesta dell’anticipo TFS, infatti, è possibile solo per i pensionati con quota 100, con pensione di vecchiaia o con pensione anticipata ordinaria. Tutti gli altri dipendenti statali sono esclusi anche dalla richiesta di anticipo successiva al pensionamento.