Il conto corrente è diventato uno strumento essenziale, anche per la normale gestione di molte incombenze della vita quotidiana.
Ma proprio l’utilizzo del conto corrente comporta diverse problematiche legali, in parte regolate dalle norme del codice civile, in parte dai contratti, ma anche dalla giurisprudenza.
Oggi analizziamo una di queste problematiche.
Ci occuperemo delle differenze tra conto corrente cointestato a firma congiunta e disgiunta in un caso particolare.
La differenza tra conto corrente a firma congiunta e disgiunta riguarda i diversi poteri di firma, nel caso di conto cointestato.
Può infatti capitare che il conto abbia non un solo intestatario, ma diversi cointestatari.
In questo caso, nell’ipotesi di firma congiunta un’operazione dev’essere approvata da tutti i contitolari, altrimenti non è ammessa.
Invece, nel caso di firma disgiunta, ogni contitolare può agire autonomamente, anche senza la firma degli altri.
Ma un cointestatario, nel caso di firma disgiunta, potrebbe anche chiudere il conto corrente e disporre dell’intera somma giacente?
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A tale riguardo, occorre dire che diverse banche hanno solitamente replicato, soprattutto in passato, negativamente ad una siffatta richiesta. In particolare nel caso di morte di uno dei cointestatari.
Il principale motivo è dettato dal timore di avere ripercussioni legali da parte di eventuali eredi.
Invece, una giurisprudenza confermata anche recentemente dalla Cassazione, ma già da anni seguita nel nostro ordinamento, ritiene che nel caso di firma disgiunta uno dei contitolari possa anche prelevare l’intera somma disponibile, e che la banca non abbia alcuna responsabilità verso eventuali eredi.
La sentenza espressamente cita il diritto a disporre dell’intera somma, ma visto che parla di solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio con la banca, si dovrebbe ritenere che questa riguardi anche il diritto all’estinzione del conto corrente. Almeno questa è l’interpretazione che ne danni alcuni giuristi.
La prassi bancaria
Essendo principi espressi anche dalla Corte di Cassazione, dovrebbero essere seguiti senza tentennamenti.
Tuttavia non è escluso che, anche solo a fronte di timori di sbagliare, qualche banca faccia ancora opposizione alla disponibilità delle somme giacenti da parte di un cointestatario, soprattutto nel caso di morte degli altri cointestatari.
Il suggerimento che ci sentiamo di dare è quindi il seguente.
In un primo momento, eventualmente trasferire con un giroconto l’intera cifra residua, o quasi, su un altro conto.
Quindi tentare di procedere alla chiusura del conto, utilizzando la portabilità.
La portabilità bancaria
La portabilità consente il trasferimento di un conto corrente, anche facendo eseguire l’operazione dalla nuova banca, presso la quale trasferire la giacenza residua del vecchio conto.
Risulta quindi possibile procedere domandando la chiusura di un conto anche senza rivolgersi alla vecchia banca.
Dal momento che la nuova banca, presso cui trasferire la giacenza, di sicuro non è quella che, in questo caso, si farebbe problemi con eventuali eredi, non si dovrebbero incontrare problemi da parte di questa.
Differenze tra conto corrente cointestato a firma congiunta e disgiunta in un caso particolare: conclusioni
Qualora fosse la vecchia banca a farne, si potrebbe sempre scrivere alla stessa, o meglio far scrivere ad un legale. Si potranno richiamare i principi giurisprudenziali citati in questo articolo, facendo altresì presente che la legge prevede che la chiusura avvenga entro 12 giorni lavorativi. Un termine, questo, oltre il quale la banca deve pagare un indennizzo per ogni giorno di ritardo.
In conclusione, va invece evidenziato che, in caso di firma congiunta, evidentemente il contitolare non potrà né effettuare prelievi, bonifici o giroconti, né chiudere il conto corrente.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“