Quando si è alla guida, ci sono una serie di comportamenti cui bisogna stare molto attenti, in quanto potenziale fonte di danni. Uno di essi è, certamente, l’atto di aprire lo sportello dell’auto. Questo perché, nel porlo in essere, in quello stesso momento, potrebbe sopraggiungere un’altra auto, un motorino, un ciclista o anche un pedone. Se uno di essi va a sbattere contro l’ostacolo presentatosi all’improvviso, si pone il problema di chi debba rispondere delle conseguenze del gesto. Pertanto, si ci chiede: “di chi è la colpa in caso di incidente causato dall’apertura dello sportello?”. Sul tema, è intervenuta la Cassazione, qualche anno fa, con sentenza n. 20482/2017. Vediamo come si è espressa sulla questione.
Regole sulla responsabilità in materia automobilistica
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Il principio generale espresso Codice Civile in materia di incidenti stradali, è che la responsabilità per il sinistro è da attribuirsi nella misura del 50%. Quindi, in capo a ciascun automobilista per la metà, salvo che non riesca a dimostrare: di aver fatto di tutto per evitare l’urto e che la violazione è stata commessa solo dall’altro conducente. La predetta regola concorsuale vige in quanto ciascun conducente è tenuto oltre che a rispettare il Codice della Strada, anche a prevenire le altrui violazioni.
Diverso è il discorso quando l’incidente si verifica tra un’auto e una bicicletta o tra un’auto e un pedone. In questi casi, ricorre una presunzione di responsabilità dell’automobilista, il quale dovrà dimostrare l’assoluta impossibilità di evitare l’impatto. Quindi, l’onere probatorio che ricadrà su di lui è abbastanza gravoso, in quanto vi sarà esonero da responsabilità o diminuzione di essa, soltanto se sussiste l’imprevedibilità. Cioè se il danneggiato si è, improvvisamente, buttato in strada, rendendo impossibile all’automobilista qualsiasi manovra di emergenza.
Responsabilità in caso di apertura dello sportello
Tornando al tema centrale, riassunto dal quesito: “di chi è la colpa in caso di incidente causato dall’apertura dello sportello?”, facciamo delle precisazioni. Anzitutto, chiariamo che se l’auto è ferma valgono le stesse regole dell’auto in movimento. Infatti, all’uopo, la Cassazione ha chiarito, che le norme in materia di infortunistica stradale non vengono derogate per il fatto che il veicolo sia in sosta. Di conseguenza, chi apre uno sportello deve poter prevedere che, dietro di lui, possa sopraggiungere qualcuno. Ne deriva che, in caso di incidente provocato dall’apertura della portiera, la responsabilità si presume sempre in capo a chi ha posto in essere la condotta. Quindi, egli è tenuto al risarcimento del danno.
A fronte di questa presunzione, la prova contraria ricade sull’automobilista che ha aperto lo sportello, appunto. Per comprendere la gravità delle conseguenze che possono scaturire dalla condotta qui descritta, rievochiamo una sentenza della Cassazione del 2016. Con essa, è stato condannato per omicidio colposo un automobilista che aveva aperto lo sportello, così provocando l’impatto mortale su di esso di un motociclista.