Detrazione del 50% per la sostituzione della porta blindata interna o esterna

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Nella dichiarazione dei redditi 2021 è possibile fruire della detrazione del 50% per la sostituzione della porta blindata interna o esterna. La spesa deve essere sostenuta nell’anno 2020. Inoltre è possibile detrarla nella dichiarazione 730 o Redditi PF 2021. La sostituzione della porta blindata rientra tra le misure per prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi. Ad esempio aggressioni, furti, eccetera. A chiarire tale aspetto è la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali. Analizziamo cosa prevede la guida e quali spese si possono detrarre.

Detrazione del 50% per la sostituzione della porta blindata interna o esterna

La guida dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alle ristrutturazioni edilizie, precisa che è possibile fruire delle agevolazioni fiscali per singole unità immobiliari. Nello specifico elenca gli interventi che danno diritto al beneficio:

a) nuova installazione di porta blindata esterna;

b) installazione o sostituzione di porta blindata esterna;

c) installazione di sistemi di allarme alle finestre;

d) realizzazione o sostituzione di cancelli esterni aventi caratteristiche diverse da quelli sostituiti;

e) installazione di telecamere, videocitofoni, citofoni con la realizzazione di opere murarie occorrenti;

f) sostituzione di inferriata fissa o nuova installazione anche senza opere murarie;

g) nuova saracinesca o sostituzione di quella precedente con nuove caratteristiche innovative. In linea generale, rientrano tra gli interventi che danno diritto al bonus ristrutturazioni al 50%, tutte le manutenzioni straordinarie (DPR m. 380/2001 all’articolo 3). Le manutenzioni straordinarie sono detraibili sia se effettuate su parti comuni sia per singole unità residenziali.

Cosa si intende per spese di manutenzione straordinarie?

In effetti, le manutenzioni straordinarie consistono in modifiche e opere necessarie per sostituire o rinnovare parti strutturali dell’unità immobiliare.

Ad esempio, integrare servizi sanitari e igienici, tecnologici, ecc. Ma non devono in nessun modo, modificare la volumetria complessiva dell’edificio. Inoltre, gli interventi non devono comportare mutamenti nella destinazione d’uso dell’unità immobiliare.

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