Deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali per Covid, ulteriori precisazioni sul tema.
Dopo aver esposto chi fossero i soggetti beneficiari, vediamo oggi la deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali per Covid, ulteriori precisazioni sul tema.
Il contenuto del decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020)
Indice dei contenuti
Il decreto Cura Italia ha introdotto agevolazioni di detraibilità in caso di erogazioni liberali erogate da persone fisiche ed enti non commerciali. Queste elargizioni debbono tuttavia essere finalizzate a sostegno dell’emergenza Covid-19. L’ammontare della detraibilità è nella misura del 30% e per un massimale di 30.000 euro. Prevede poi la possibilità di deducibilità integrale nel caso in cui l’erogazione liberare o in natura sia stata effettuata da soggetti titolari di un reddito di impresa. In entrambi i casi, le erogazioni in questione dovranno essere effettuate a specifici soggetti.
Fatto un breve riepilogo, analizziamo alcuni singoli aspetti che riguardano i casi di detraibilità e di deducibilità.
Primo: le erogazioni di natura alimentare
Il decreto fa rientrare in queste tipologie di erogazione anche quelle che hanno ad oggetto misure di sostegno alimentare. Esse possono avvenire direttamente a favore delle strutture che formalmente sono identificate per la gestione delle emergenza. Si pensi alle tante Onlus e ai centri di volontariato sparsi sul territorio. Le misure di solidarietà alimentare oggetto di deducibilità sono quelle erogate ai soggetti previsti dal Decreto 18/2020 e dall’art 27 della L. 133/99.
Secondo: ammissibilità della deducibilità anche in caso di perdita
La deducibilità dal reddito di impresa è ammessa anche in caso di perdita fiscale. Questa agevolazione non è correlata al conseguimento del reddito di impresa. Ma è appunto legata all’erogazione liberale a favore di determinati soggetti e in sostegno dell’emergenza Covid-19.
Terzo: la presenza dell’atto scritto
Riguardo alle erogazioni in natura, va sottolineato che la donazione deve essere corredata da atto scritto. In questo documento, infatti, il donatore, passa a descrivere e a indicare il valore dei beni oggetto di trasferimento. Il beneficiario dichiarerà di impegnarsi a utilizzare direttamente i beni, per il perseguimento di misure volte al contrasto dell’epidemia da Covid.
Deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali per Covid, ulteriori precisazioni sul tema
Questo tipo di erogazione chiede di attribuire un valore normale al bene per conoscere l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante. Questo valore è il prezzo o il corrispettivo attribuito ai beni o ai servizi della stessa specie, secondo quanto afferma l’art. 9 del TUIR. Il donatore dovrà far predisporre una perizia di stima giurata del bene quando, per natura, il valore non sia definibile in modo oggettivo, o nel caso in cui il valore superi i 30.000 euro.
Questo documento non potrà essere antecedente ai 90 giorni all’atto di trasferimento del bene. Una copia della perizia dovrà essere consegnata al destinatario della erogazione. In caso di erogazione di un bene strumentale, il valore della detrazione corrisponde al residuo valore fiscale del bene al momento del trasferimento. Nel caso di beni merce o nel caso di beni mobili acquistati e impiegati nella produzione, l’attribuzione del valore avviene diversamente. Il valore della erogazione, infatti, sarà il minore tra il valore normale (art 9 TUIR) e quello attribuito dalle rimanenze (art. 92 del TUIR).