Il Decreto legislativo 147 del 2017, insieme al reddito di inclusione, ha introdotto il Sistema Informativo Unitario dei Servizi sociali (SIUSS). Questo sistema ha vari obiettivi. Intanto vuole assicurare la conoscenza dei bisogni e delle prestazioni sociali erogate dal sistema pubblico, consentendone la programmazione e la gestione. Consente di monitorare i livelli essenziali delle prestazioni e di controllare le prestazioni indebitamente erogate. Il SIUSS diventa una banca dati che permette l’integrazione con tutti i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle politiche sociali. Tutto ciò consente il corretto coordinamento delle politiche sociali pubbliche.
Il SIUSS è organizzato su base individuale. I dati che vengono raccolti sono gestiti dall’INPS e dal Ministero del Lavoro. I dati sono trasmessi all’INPS dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni così come da ogni Ente Pubblico che eroghi prestazioni sociali. Sono comprese anche quelle concesse tramite ISEE. Per altro, il mancato invio di questi dati costituisce illecito disciplinare con responsabilità anche erariale del funzionario incaricato della comunicazione.
Le spiegazioni dell’INPS
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Con il messaggio 1244 del 2022 dall’INPS due nuovi criteri di calcolo del reddito di cittadinanza. Nel messaggio si legge che vengono introdotte nel SIUSS altre due tipologie di misure erogate da Enti Pubblici. Si tratta dei contributi economici per gli affitti erogati dai Comuni e le misure delle Province autonome con finalità analoghe al reddito di cittadinanza. L’aggiunta di queste due nuove categorie è necessaria secondo l’INPS per aggiornare e adeguare il calcolo del reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda i contributi all’affitto dei Comuni, l’INPS chiarisce che non sono cumulabili con la quota b del reddito di cittadinanza. Avranno per questo una loro categoria A1.05.01. Infatti, la quota b è la maggiorazione dell’assegno che spetta alle famiglie che pagano l’affitto o il mutuo prima casa. I Comuni dovranno inviare al sistema centralizzato le date di inizio e poi di fine erogazione del contributo e il relativo importo, partendo dal 2021. I contributi non finanziati dal Fondo nazionale a sostegno delle locazioni rientreranno, invece, nella vecchia categoria del SUISS. E rimarranno cumulabili con il reddito di cittadinanza.
Dall’INPS due nuovi criteri di calcolo del reddito di cittadinanza che ne modificano l’importo
Allo stesso modo l’INPS spiega che è necessario istituire un’altra apposita categoria, A1.04.03. Questo per le misure delle Province autonome, Trento e Bolzano, con finalità analoghe al reddito di cittadinanza. Queste misure sono adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti dalle Province autonome. Vengono comunicate al Ministero del Lavoro perché non siano computate per l’accesso, la quantificazione e il mantenimento del reddito di cittadinanza. Le Province autonome dovranno trasmettere al SIUSS le informazioni riguardanti queste misure cominciando dal 2022.