A causa della pandemia molti sono i commercianti che hanno dovuto cessare la propria attività. La crisi economica, soprattutto nel 2020, ha colpito infatti soprattutto le piccole imprese. Che non sono riuscite a sopravvivere ai mesi di lockdown. Ma neanche al regime di austerità seguente in cui le famiglie, a corto di entrate, spendevano di meno. E proprio in questo scenario torna veramente utile una misura che, entrata in vigore qualche anno fa, è indirizzata proprio ai commercianti. Ai quali da 57 a 62 anni spetta un assegno che li accompagna alla pensione se decidono di chiudere l’attività.
A chi è rivolto?
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Si tratta di una indennità che accompagna il commerciante alla pensione di vecchiaia pari a 516 euro al mese. Spetta a chi ha versato almeno 5 anni di contributi obbligatori nella gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS. Ma a patto che si cessi l’attività commerciale. Per gli anni in cui si percepisce l’indennità per commercianti non spetta alcuna contribuzione figurativa al beneficiario. Questo significa che, poi, al momento di accesso alla pensione vera e propria conteranno solo gli anni di contributi effettivamente versati.
Il Bonus in questione spetta solo fino ad esaurimento fondi. È, quindi, sempre bene tenere d’occhio quelli ancora disponibili prima di affrettarsi a chiudere l’attività commerciale. Visto che poi la domanda, effettivamente, può essere presentata solo nell’anno successivo a quello di cessazione dell’attività.
Da 57 a 62 anni spetta un assegno di 516 euro al mese fino alla pensione di vecchiaia per questi lavoratori anche nel 2022
Cerchiamo di capire, quindi, chi può richiedere nel 2022 l’indennità di 516 euro al mese. Per gli uomini, oltre ai 5 anni di contributi versati, sono necessari 62 anni di età per avere l’indennizzo. Alle donne, invece, ne bastano solo 56. Attenzione, però. Per avere diritto al beneficio è necessario che l’attività sia cessata definitivamente e la licenza riconsegnata regolarmente. Non possono richiedere il Bonus coloro che, invece, decidono di cedere la licenza a terzi.
Come abbiamo detto rientrano nel diritto al beneficio i commercianti ma anche gli agenti di commercio ed i rappresentanti. Possono richiedere l’indennizzo anche i titolari di attività di somministrazione di bevande e alimenti ma anche i venditori ambulanti che hanno cessato l’attività. Non vi rientrano, invece, coloro che vendono all’ingrosso.
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