L’Agenzia delle Entrate a seguito delle richieste dei contribuenti, fornisce chiarimenti in ordine alle violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria. I dubbi sono stati sollevati sull’interpretazione dell’art.3 c.5-bis del D. Lgs. n. 175/2014, che prevede una sanzione di omessa tardiva o errata trasmissione dei dati. Ovvero 100 euro di sanzione per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro.
Pertanto i contribuenti hanno chiesto come si applichi il ravvedimento operoso in ipotesi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Ovvero se la sanzione di 100 euro debba applicarsi ad ogni singolo documento di spesa, errato o tardivamente inviato al Sistema TS. Si premette che entro determinate scadenze i soggetti obbligati alla trasmissione devono fornire le informazioni relative alle prestazioni sanitarie svolte nei confronti delle persone fisiche. Tra le prossime scadenze è prevista quella riguardante le spese sostenute nel primo semestre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2022.
Da 100 fino a 20.000 euro di sanzione per chi non comunica questi dati della tessera sanitaria prima della fine dell’estate
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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 23 maggio 2022 n.22, chiarisce i dubbi sorti sull’interpretazione del suddetto articolo. I soggetti sono obbligati ad inviare i dati, ai fini della loro messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che li utilizza per l’elaborazione della precompilata.
Pertanto proprio per ottenere il rispetto dei termini di trasmissione è stata prevista una serie di provvedimenti che possono andare da 100 fino a 20.000 euro di sanzione con la sanzione di 100 euro nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione. Peraltro la norma prevede la non applicabilità della sanzione se la trasmissione avviene entro 5 giorni successivi dalla scadenza. Nonché, in caso di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni dalla segnalazione.
Mentre se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Inoltre l’Agenzia specifica che proprio in virtù dell’importanza di tale trasmissione, non si è potuta accogliere la proposta di dimezzare l’importo della sanzione. Ciò infatti avrebbe potuto comportare l’indebolimento della misura. Conseguentemente, tenuto conto della volontà di valorizzare la reazione sanzionatoria, col termine “comunicazione” si indica ogni documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato. La sanzione di 100 euro si applicherà pertanto ad ogni documento di spesa senza poter applicare il cumulo giuridico. Resta però definibile mediante il ravvedimento operoso. Qualora la comunicazione avvenga entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria sarà ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000.
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