Cumulabilità delle detrazioni bonus Decreto Rilancio: quando sono ammesse e quando no?

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In questo articolo proviamo a fare chiarezza sulla cumulabilità delle detrazioni bonus Decreto Rilancio: quando sono ammesse e quando no? Con il Decreto, convertito in legge di Stato, nel luglio scorso, sono state stabilite le scadenze delle tre misure qui considerate. Vale a dire: per il Bonus Ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2020 e applicabilità dell’Ecobonus e del  Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2021. In tutti e tre i casi invece sono previste le detrazioni fiscali, oggetto di trattazione del presente articolo. Nello specifico ci chiediamo: la cumulabilità delle detrazioni bonus Decreto Rilancio, quando sono ammesse e quando no? Procediamo con ordine.

Cosa sono le detrazioni fiscali

Per detrazione fiscale s’intende una certa somma di denaro pari alla percentuale di una spesa sostenuta ed individuata dalla legge. Quest’importo, diverso da caso a caso, viene poi sottratto dall’importo complessivo dell’imposta da pagare. E viene infine frazionato per un numero prestabilito di anni. Dunque quanto possono ammontare le detrazioni fiscali delle tre misure?

Nel caso del Bonus Ristrutturazioni, la somma detraibile è pari al 50% su un massimale di spesa di  €96.000, per 10 anni.

Nel caso dell’Ecobonus, restano invariati sia la detraibilità (al 50%) che la durata del vantaggio fiscale (10 anni). A cambiare sono invece i massimali di spesa ammissibili, che risultano essere diversi in base alla natura dell’intervento fatto.

Infine per il Superbonus, il legislatore ha previsto una detraibilità pari al 110% della spesa, mentre ha dimezzato i tempi: 5 anni. Anche in questo caso i massimali sono differenti a seconda della tipologia e della natura dell’intervento.

Cos’è la cumulabilità?

Si tratta, in sintesi, della possibilità di mettere insieme più elementi che hanno una proprietà in comune. Esempio: pensiamo alla possibilità, data dalla legge, di cumulare più redditi. Tipo quelli che derivano dalla pensione e quelli frutto della possibilità di continuare a lavorare, anche dopo il pensionamento.

Cosa stabiliscono invece i decreti, per il caso dei suddetti bonus?  La cumulabilità delle detrazioni non può avvenire sulla medesima spesa sostenuta, o per lo stesso intervento, o specifico lavoro. La cumulabilità è invece possibile solo per la medesima categoria di spese, di interventi e di lavori eseguiti, quando questi vengano tenuti distinti, tra le viarie detrazioni ad essi applicate.

Esempio di detrazioni non cumulabili

Si pensi al caso di una spesa sostenuta per lo stesso intervento o lavoro, come ad esempio la sostituzione della nostra vecchia caldaia. Questa spesa potrebbe essere ricondotta al Bonus Ristrutturazione, se contestuale a una manutenzione straordinaria del nostro appartamento. Ma ad essa potrebbe anche applicarsi l’Ecobonus, se l’intervento è volto a ridurre il consumo energetico (con nuova efficienza almeno pari alla classe A). Ora, l’ammontare delle due detrazioni, se cumulate in quanto entrambe pari al 50% in 10 anni, corrisponderebbe all’intera somma spesa. Questo è un tipo di cumulabilità, sul medesimo lavoro e intervento o natura di spesa, mai consentita.

Esempio di ciò che è possibile cumulare

Prendiamo il caso della ristrutturazione di un’abitazione. In questo caso è verosimile che avremo rifatto gli impianti e gli spazi degli ambienti, sostituiti la caldaia e gli infissi. Secondo il Bonus Ristrutturazione, la somma massima detraibile al 50% è pari a €96.000. Ipotizziamo di aver speso in totale €150.000. A questo punto potremo ricorrere anche all’Ecobonus per i restanti €54.000, per l’acquisto della caldaia e per la sostituzione degli infissi. In tal caso infatti la cumulabilità non è di due detrazioni sulla medesima spesa, ma attiene a spese, a interventi, a lavori diversi. Pur  nell’ambito della categoria iniziale più ampia della ristrutturazione.

Cumulabilità delle detrazioni bonus Decreto Rilancio: quando sono ammesse e quando no?

In caso di dubbio, potrebbe essere determinante l’ausilio di un professionista per classificare, per natura o per tipologia, le nostre spese. E’ necessario per capire a quale bonus è possibile accedere. Altrettanto importante è essere dotati di ordine nel farsi redigere i relativi documenti contabili, come nel caso delle fatture. In tal modo  risulterà anche più agevole procedere coi dovuti adempimenti. Pensiamo ai pagamenti, attraverso la modalità stabilita, mediante i bonifici. Pensiamo alla precisa imputazione da fare delle voci di spesa, in sede di dichiarazione dei redditi. O, infine,  alla conseguente facilitazione di accesso alla documetazione, durante un eventuale futuro controllo.

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