La vita di un correntista è fatta di mille eventi, incluso quello estremo e ultimo del suo decesso. Il blocco del conto si attiva tuttavia solo quando l’istituto è a conoscenza del venir meno del suo cliente. Un obbligo di comunicazione che ricade sugli eredi e non, ad esempio, sul Comune di residenza (o altre Amministrazioni Centrali) del de cuius. Né la banca è tenuta ad investigare sulla dipartita e/o sullo stato di salute dei suoi clienti.
Al riguardo basterà una PEC o una raccomandata a/r all’istituto interessato per dare notizia del triste evento. A volte però gli eredi ritardano tale comunicazione per evitare il congelamento dei soldi presenti sul rapporto bancario. Vediamo pertanto cosa succede se non si comunica il decesso alla banca con la dovuta tempestività.
Cosa avviene al conto corrente alla morte del suo titolare
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Appresa la notizia del decesso, l’istituto finanziario blocca gran parte dell’operatività del conto, ma non tutta. Infatti resta ancora in piedi l’ordinaria amministrazione delle operazioni collegate al rapporto. Si pensi all’addebito delle utenze domiciliate o alla custodia degli strumenti finanziari come titoli di Stato o azioni etc. Di contro vengono bloccati i prelievi di denaro per evitare possibili distrazioni di attivi a danno degli eredi.
Ancora, nel caso del conto cointestato continuano ad arrivare gli accrediti della pensione e/o stipendi degli altri intestatari. In generale i versamenti al conto non vengono stoppati mentre viene negata la strada dei prelievi, manche per il conto cointestato.
Al più gli eredi, se sono tutti d’accordo, possono prelevare il necessario per le esequie del loro congiunto. In generale, lo sblocco del conto avviene solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se non si comunica il decesso alla banca del titolare del conto?
È nell’interesse dei correntisti, quindi, avvisare la banca del decesso per evitare possibili ammanchi di denaro in sede di successione. In quest’ultimo caso, infatti, la banca tenuta all’oscuro del triste evento non ha alcuna responsabilità sulle somme mancanti. Se informata dei fatti, invece, scatta la sua responsabilità per i prelievi agli eredi e che ha autorizzato a fare.
Parimenti non sono previste sanzioni agli eredi che hanno omesso di informare la banca, fermo restando invece il loro vivo interesse a farlo.
Infine, qualora un erede effettui in segreto un prelievo scatta per lui l’accettazione tacita dell’eredità, sia sugli attivi che sul passivo del de cuius. Inoltre dovrà restituire agli altri eredi, pro quota, quanto già prelevato, fermo restando che quest’ultimi potrebbero anche querelarlo.
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