Cosa succede se inquilini e proprietari non si accordano per la riduzione del canone di locazione?
Il decreto “Cura Italia” non prevede la sospensione degli affitti ma solo una proroga degli sfratti che seppur utile, passa in secondo piano, rispetto all’emergenza vissuta da molte famiglie che a causa della pandemia, non riescono a pagare il fitto al proprietario di casa.
Pertanto, chi si trova a vivere momenti di difficoltà economica, tenta la strada di ottenere la riduzione dell’affitto mediante un accordo con il proprietario di casa.
Inquilini e proprietari potranno, pertanto, accordarsi per la riduzione dell’affitto ma non c’è nessuna norma di legge che riconosce un diritto per gli inquilini o un obbligo per i proprietari di ridurre l’ammontare del canone.
La riduzione è ammessa per tutti i contratti di locazione, indipendentemente dalla tipologia. Sia nel caso di locazioni di immobili per uso abitativo, sia nel caso di immobili ad uso commerciale.
Cosa succede se inquilini e proprietari non si accordano per la riduzione del canone di locazione?
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Se l’inquilino non è più in condizione di pagare l’affitto perché sono sopravvenuti “gravi motivi” e non riesce più a sostenere il costo dell’affitto della casa in cui vive, può dare “disdetta per giusta causa” del contratto di locazione.
Disdetta per giusta causa del contratto di locazione
Le parti del contratto di locazione possono aver deciso liberamente di inserire nel contratto una clausola convenzionale di recesso libero.
Con tale clausola il conduttore ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione. Questo anche nel caso in cui non ricorrano gravi motivi di recesso, ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 392/78. Il conduttore deve comunicare il preavviso di recesso almeno sei mesi prima.
In ogni caso, la possibilità di recesso è, comunque, garantita in presenza di gravi motivi. Anche in questo caso occorrono almeno 6 mesi di preavviso.
La legge, infatti, consente sempre la possibilità di dare disdetta dell’affitto qualora ricorrano gravi motivi, anche se ciò non è indicato nella scrittura privata.
Il proprietario non può opporsi alla disdetta né avrebbe alcun interesse a farlo dal momento che l’inquilino comunque non è più in grado di pagare.
Risoluzione anticipata del contratto per il Covid-19
Sul punto al momento non vi è prassi. Si può affermare che le conseguenze dell’epidemia possono essere considerate come un grave motivo tale da giustificare il recesso anticipato.
Il conduttore è, comunque, tenuto a rispettare il preavviso di almeno 6 mesi per la comunicazione di recesso.
Ciò sta a significare che se il conduttore, oggi, effettua la comunicazione di risoluzione anticipata al proprietario deve prevedere di lasciare l’immobile solo al termine del periodo di preavviso di 6 mesi.
In alternativa, se decide di lasciare prima l’immobile, deve comunque pagare il canone di locazione pari ai mesi di preavviso al proprietario.
Il recesso o altra comunicazione deve essere inviata al locatore con una raccomandata A.R..
Qualora non fosse possibile inoltrare la raccomandata a causa del particolare momento storico che si sta vivendo, le comunicazioni di qualunque genere andranno inoltrate a mezzo posta elettronica certificata o in assenza con mail ordinaria con conferma della ricezione.
Si consiglia, sempre, di trovare un accordo consensuale di risoluzione anticipata con il proprietario di casa.
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