Nella tempesta mediatica delle informazioni, a volte, le domande semplici sono spinose. Il Team di ProiezionidiBorsa si è chiesto: cosa succede al Superbonus in caso di successione e donazione? Si può vendere l’immobile?
Per rispondere, bisogna analizzare il momento successivo alla formazione del credito da Superbonus. Pertanto, è molto importante individuare a chi spetta la detrazione. In generale, il nostro ordinamento riserva questa possibilità a coloro che detengono o posseggono l’immobile. Ovviamente, con un titolo giuridicamente valido, al momento dell’inizio dei lavori e/o del sostenimento delle spese.
In caso di successione le quote residue del Superbonus si trasferiscono?
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La fattispecie de qua, per gli interventi di efficientamento energetico trainanti e trainati, di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, sono contemplati nell’art.9 del Decreto del 06/08/20.
In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette per intero all’erede. Bisogna specificare, poi, che si trasmette esclusivamente all’erede che conservi la detenzione diretta e materiale del bene. Lo stesso dicasi, per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus (comma 4, art.119). Si ribadisce, quindi, che condizione necessaria per la fruizione è la detenzione diretta dell’immobile. Come previsto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/E del 2020.
In caso di compravendita o donazione
La fattispecie de qua, per gli interventi di efficientamento energetico trainanti e trainati, di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, sono contemplati nell’art.9 del Decreto del 06/08/20. Ovvero il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto dei lavori.
In questo caso, le detrazioni non utilizzate in precedenza dal cedente, spettano all’acquirente. Si specifica, ovviamente, che la fruizione riguarda i rimanenti periodi d’imposta.
Il credito, quindi, segue le vicende dell’immobile, ma, sempre, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda gli interventi antisismici, si è comunemente concordi, che le detrazioni seguano l’immobile e, quindi, spettino all’acquirente. Ciò in forza dell’articolo 16 bis del TUIR da ritenere riferimento generale.
Infine, il legislatore, utilizza il termine vendita. L’interpretazione, però, deve intendersi in senso estensivo. Rientrano, quindi, nell’applicazione della norma tutte le cessioni di immobile, comprese quelle a titolo gratuito, quali le donazioni. Ecco cosa succede al Superbonus in caso di successione e donazione. Si può vendere l’immobile? Certamente, sì, anzi sarà una ragione in più per acquistare!
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