Cosa spetta in eredità al convivente in caso di morte?

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Grazie alla consulenza dei nostri Esperti potremo valutare cosa spetta in eredità al convivente in caso di morte del partner. Non essendoci alcun contratto matrimoniale è lecito chiedersi se si matura il diritto alla divisione del patrimonio del convivente che viene a mancare. In un precedente articolo la Redazione ha fornito risposte ai Lettori che chiedevano “A chi spetta l’eredità se non ci sono figli né coniuge?”. Quando decede il convivente di una coppia di fatto non scatta in automatico il riconoscimento del diritto alla successione ereditaria. E ciò perché secondo la giurisprudenza italiana i conviventi non sono da intendersi come eredi. La normativa patrimoniale prevede tuttavia delle eccezioni e consente di inserire specifiche disposizioni in un contratto di convivenza.

In linea di massima non sarà certo confortante sapere cosa spetta al convivente in caso di morte. Perché di fatto senza la presenza di un testamento che contenga esplicita volontà del defunto, il convivente non può accampare alcuna pretesa. I conviventi non rientrano nell’asse ereditario perché non figurano nel novero degli eredi legittimi. Per tutelare i diritti alla successione del convivente bisogna anzitutto unirsi civilmente alla presenza di un notaio o di un pubblico ufficiale e di due testimoni. Ciò perché le unioni civili conferiscono ai conviventi che sottoscrivono un contratto dei precisi diritti e obblighi simili a quelli del vincolo matrimoniale.

Cosa spetta in eredità al convivente in caso di morte?

Conviene procedere con la stipula dell’unione civile se si intende garantire al proprio partner il diritto alla successione. Ciò perché con l’unione civile i conviventi acquisiscono il diritto alla spartizione della quota legittima. Inoltre preme sottolineare che, laddove non subentri un diverso accordo fra le parti, anche nelle unioni civili si applica il regime patrimoniale della comunione dei beni.

A tal proposito, ricordiamo che secondo quanto stabilisce l’articolo 177 del codice civile non tutti i beni dei due soggetti rientrano nel regime legale della comunione dei beni. Chi invece non volesse o non potesse unirsi civilmente può tuttavia disporre a favore del convivente la parte disponibile dei propri beni mobiliari e/o immobiliari. Dovrà pertanto redigere un testamento valido in cui esprime la volontà di destinare al partner la quota disponibile del proprio patrimonio.

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