Il datore che effettua un pagamento di oltre 1000 euro per corrispondere lo stipendio ad un dipendente rischia che gli venga comminata una sanzione? L’emissione di una ricevuta potrebbe affrancarlo da qualunque rischio o risulta comunque vietato consegnare in moneta liquida la retribuzione mensile? Si pone il dilemma chi magari ha reclutato temporaneamente una figura professionale e non sa se può retribuirla in contanti.
Si prenda in esame il caso assai frequente delle prestazioni d’opera di colf e badanti. In Italia sono innumerevoli i lavoratori che erogano servizi familiari e domestici che non possono esibire una regolare assunzione e percepiscono lo stipendio in contanti. Benché per molti versi ciò costituisca una prassi conviene sapere cosa si rischia per il pagamento in contanti dello stipendio oltre i 1000 euro.
Contanti ed estorsione
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Solitamente evita con scrupolo i pagamenti tracciabili il datore di lavoro che intende corrispondere una retribuzione inferiore. Tramite il ricorso ai contanti induce il lavoratore a firmare una busta paga che reca un importo in linea con i contratti collettivi nazionali (Ccnl). Nella sostanza, il lavoratore percepisce una somma di denaro nettamente inferiore ed è spesso vittima di estorsione perché subisce minacce di licenziamento.
Cosa si rischia per il pagamento in contanti dello stipendio oltre i 1000 euro?
Chiaro il dettato della Legge 205/2017 che statuisce a partire dal 1° luglio 2018 il divieto di corrispondere la retribuzione lavorativa con moneta liquida. Il datore di lavoro ha l’obbligo di erogare lo stipendio utilizzando pagamenti tracciabili. Si dovrà pertanto ricorrere a bonifico, assegno, accredito su una carta prepagata o in contanti da versare direttamente su un conto corrente bancario o postale.
La violazione dell’obbligo legislativo della tracciabilità del pagamento della retribuzione lavorativa prevede sanzioni assai elevate. Nel tentativo di arginare il fenomeno del lavoro e del pagamento a nero, le sanzioni pecuniarie oscillano tra 1000 e 5000 euro. L’ammontare della sanzione varia in ragione del numero delle mensilità in cui il datore non ha erogato lo stipendio con modalità tracciabili.