Sui giornali si sente parlare sempre più spesso di scioperi, di voli in ritardo oppure cancellati all’ultimo momento. Compagnie aeree che lasciano migliaia di persone in aeroporto arrabbiate e senza offrire loro alternative valide.
Molti, non conoscendo a pieno i loro diritti, accettano voli alternativi, anche giorni più tardi. Questo per la paura di perdere i soldi del biglietto e i pochi giorni di vacanza rimasti. In realtà, basta approfondire un poco per capire che la cancellazione di un volo, da parte della compagnia aerea, è una decisione molto grave.
Quando è motivata da esigenze di sicurezza è assolutamente legittima e condivisibile. Quando, però, le ragioni risiedono nella disorganizzazione del vettore, i clienti hanno dei diritti che devono mettere in campo.
Lo ricorda spesso anche la Cassazione, con tutte le sentenze, dove spiega come si risarcisce il danno da vacanza rovinata.
Pochi sanno che l’Unione Europea nel 2004 ha emanato il Regolamento 261. Questo regolamento è intitolato “Diritti dei passeggeri dell’UE in caso di negato imbarco, volo in ritardo o cancellato”. E spiega, appunto, cosa fare in caso di volo cancellato, in ritardo ed elenca i diritti dei passeggeri in questi casi.
Vacanza rovinata
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Il Regolamento vuole proprio garantire regole europee, comuni di assistenza dei passeggeri in difficoltà per questi motivi.
Intanto è importante ricordare che questo Regolamento e i diritti, che esso prevede, si applicano solo in alcuni casi. In particolare, quando l’aereo parte da un Paese UE e arriva in un Paese UE. Oppure quando il volo parte da un Paese terzo, ma arriva in un Paese UE; in questo caso il volo deve essere operato da un vettore comunitario.
I diritti dei passeggeri scattano in caso di imbarco negato contro la loro volontà, imbarco in ritardo o per volo cancellato. Il Regolamento indica precisamente i diritti dei passeggeri in caso di volo cancellato.
Il primo diritto è quello al rimborso del biglietto entro 7 giorni oppure alla garanzia di un volo alternativo gratuito.
Il secondo diritto è quello all’assistenza, quindi pasti, sistemazione in albergo, trasporto, possibilità di fare 2 chiamate gratuite, tutto a carico della compagnia.
Il terzo diritto è quello al rimborso di una cifra che va dai 250 euro, per voli con distanza uguale o inferiore ai 1.500 km. E arriva fino ai 600 per voli che percorrono distanze superiori ai 3.500 km.
Cosa fare in caso di volo cancellato e come ottenere quello sostituivo e 250 euro di rimborso
Questo rimborso è a semplice richiesta e forfettario. Il cliente non deve provare di avere subito alcun danno. Non deve, cioè, provare di avere pagato, ad esempio, parte della vacanza o l’Hotel e di non aver potuto usufruire di questi servizi. Il rimborso gli spetta a semplice richiesta per la sola cancellazione.
Vi sono, però, 2 condizioni per ottenere il rimborso. La compagnia aerea deve aver avvertito i passeggeri della cancellazione del volo meno di 14 giorni prima della partenza.
La seconda condizione è che non abbia fornito un volo sostituivo, che parta al massimo 2 ore prima di quello cancellato. Oppure entro 4 ore dopo quello cancellato.
Se si verificano queste 2 condizioni ai passeggeri spetta, a semplice richiesta, un nuovo volo gratuito e un rimborso di almeno 250 euro.
Approfondimento
Diritto al rimborso del biglietto in caso di volo cancellato