Può capitare, per un motivo o per un altro, che si verifichi una caduta accidentale dalla scaletta dell’aereo. Durante le operazioni di imbarco e sbarco, infatti, la folla, la fretta, o altri fattori, possono giocare brutti scherzi. Ebbene, in siffatta ipotesi, verificandosi un infortunio, a chi dovrà rivolgersi il passeggero? In via generale, in base all’interpretazione data dalla Corte di Giustizia Ue alla Convenzione di Montreal, si presume la responsabilità del vettore. Il caso di specie è stato sottoposto all’attenzione della Corte proprio recentemente e deciso dai giudici lussemburghesi lo scorso 2 giugno. La sentenza è incentrata sull’interpretazione di alcune norme sul trasporto aereo, contenute nella Convenzione indicata. In particolare, sono venuti in esame gli articoli 17 e 20 della stessa.
Cosa stabilisce la Convenzione di Montreal
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L’articolo 17 stabilisce che il vettore è responsabile della lesione personale subita dal passeggero, verificatasi a bordo dell’aeromobile. Lo stesso stabilisce per le lesioni occorse durante le operazioni di imbarco o sbarco. L’articolo 20, invece, prevede che il vettore possa andare esente da responsabilità in un solo caso. Quindi, sarà esonerato dall’obbligo di risarcire il danno se riesca a fornire la prova contraria rispetto alla presunzione di responsabilità. Cioè, deve poter provare che l’evento dannoso si sia verificato per negligenza, fatto illecito o omissione del passeggero. Sicché, vediamo, più nel concreto, cosa fare in caso di infortunio dovuto alla caduta dalla scaletta.
Ebbene, nel caso esaminato, la Corte europea veniva adita da una corte d’appello austriaca, a fronte della domanda presentata da una passeggera. Questa chiedeva il risarcimento del danno biologico, derivante dalla caduta accidentale lungo una scaletta dell’aereo. In particolare, riferiva di essere caduta in presenza delle seguenti circostanze. Cioè, essa con la mano destra portava una borsa e, con la sinistra, portava in braccio il proprio figlio. Nel mentre, cadeva, riportando la frattura dell’avambraccio. A fronte del fatto qui riportato, vediamo come si è orientata la Corte.
Cosa fare in caso di infortunio dovuto alla caduta dalla scaletta dell’aereo e a chi chiedere i danni
Nella vicenda processuale di che trattasi, il Giudice austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia sull’interpretazione degli articoli 17 e 20 della Convenzione. I Giudici di Lussemburgo hanno concluso che il concetto di incidente include qualsiasi evento involontario e imprevisto. Pertanto, il vettore non può andare esente da responsabilità, dimostrando di essere stato diligente attraverso l’adozione di misure preventive. Di conseguenza, è obbligato a risarcire il danno patito dal passeggero. Tuttavia, in base all’articolo 20 della Convenzione, può sottrarsi alla responsabilità dimostrando che l’incidente si sia verificato per fatto del passeggero. Ciò, indurrebbe a responsabilizzare maggiormente i passeggeri, anche in considerazione del fatto che la compagnia potrà provare la loro negligenza.
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