Cosa fare contro gli atti giudiziari notificati nel mese di agosto

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Normalmente, agosto è un mese di vacanza, quindi le persone vanno fuori e cercano di non pensare ai problemi. Tuttavia, anche durante questo periodo di riposo, possono giungere cattive notizie. In particolare, può essere notificato un atto giudiziario, subito riconoscibile dalla busta verde che lo contiene. A quel punto, risulta importante capire cosa fare, in quanto per una eventuale opposizione, ci sono dei termini da rispettare. Tuttavia, occorre prima capire se si tratta di cause per le quali non sussiste la sospensione feriale o viceversa. Detta sospensione dei termini processuali inizia il primo di agosto e termina il 31 dello stesso mese. I termini, quindi, riprendono a decorrere dal primo di settembre. Vediamo, quindi la ricaduta di ciò in termini pratici.

Cosa comporta la sospensione dei termini processuali

La sospensione dei termini implica che, se un termine scade ad agosto, viene automaticamente prorogato al mese successivo. Quindi, cosa fare contro gli atti giudiziari notificati ad agosto? Facciamo il caso che il 1° agosto si riceva una cartella esattoriale. Ebbene, il termine di 60 giorni per fare opposizione inizierà a decorrere dal primo di settembre. Ciò, a meno che non cada di sabato. In questo caso, essendo la domenica un giorno festivo, i termini riprenderanno dal lunedì immediatamente successivo. In conclusione, chi riceve un atto nel mese di agosto, può godersi le vacanze senza imminenti preoccupazioni. Questo perchè:

  • i termini processuali inizieranno a decorrere a partire dal mese di settembre;
  • sarà possibile ritirare le buste verdi al ritorno delle vacanze, in quanto in questo caso il periodo di giacenza sarà di 180 giorni.

Cosa fare contro gli atti giudiziari notificati nel mese di agosto

Quanto detto sopra ricorre, salvo che l’atto notificato non riguardi materie non soggette a sospensione feriale. Ad esempio, per il processo civile, le seguenti sono le materie per cui la sospensione non opera. Tali sono:

  • amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
  • obblighi alimentari;
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • cause di lavoro;
  • opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi;
  • termini di efficacia del precetto;
  • fase sommaria dei procedimenti di sfratto;
  • cause in materia di lavoro;
  • dichiarazione e revoca dei fallimenti;
  • procedimenti cautelari, limitatamente alla fase sommaria;
  • termine per intraprendere azione di reintegrazione o spoglio;
  • cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. Nei giudizi amministrativi, invece, non è prevista la sospensione nei procedimenti diretti alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

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