Con la Risposta ad interpello n. 244 del 04.05.2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale in caso di convivenza di fatto. Nella specie, un Notaio rappresentava di essere stato incaricato di ricevere un atto di trasferimento immobiliare. Con tale atto, una parte cedeva la quota di metà dell’abitazione all’altra, a fronte dell’accollo della quota di metà del mutuo. Mutuo che era stato contratto da entrambi per l’acquisto della casa di residenza, quando erano conviventi. L’istante faceva presente che i due avevano avuto una relazione affettiva, in seguito alla quale avevano convissuto e avuto due figlie. In seguito avevano poi interrotto la propria convivenza.
E, di comune accordo e nell’interesse di serenità dei figli, uno dei due si era è trasferito ad abitare in altra casa. L’altro ex convivente era rimasto invece a vivere, con le due figlie, nella suddetta abitazione. Successivamente, i medesimi si erano determinati a formalizzare l’intervenuta cessazione della convivenza, concordando le relative condizioni. Conseguentemente avevano presentato ricorso congiunto al Tribunale. E tra gli accordi raggiunti vi era appunto anche quello di addivenire alla predetta cessione della quota di metà dell’abitazione, con accollo del mutuo. Il Tribunale aveva approvato le condizioni pattuite.
Soluzione prospettata dal contribuente
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L’istante riteneva che al trasferimento della quota di immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” potesse essere applicata l’esenzione fiscale prevista per i coniugi. Al riguardo si richiamava la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999. Tale pronuncia ha infatti esteso l’esenzione anche alle cessioni effettuate tra i coniugi, in esecuzione di accordi di separazione. Disciplina poi estesa anche allo scioglimento delle unioni civili.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’istanza l’Agenzia delle Entrate rileva quanto segue. Tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La Corte Costituzionale ne ha poi esteso la portata anche in riferimento al procedimento di separazione personale dei coniugi. L’esenzione trova la sua ratio nell’esigenza di evitare che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente
In tale contesto «conviventi di fatto» sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tali persone non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da un’unione civile. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Tale disciplina, evidenzia l’Amministrazione, non prevede però alcuna modalità di scioglimento del “rapporto di convivenza”. Né gli atti con cui i conviventi regolamentano i loro rapporti patrimoniali per la risoluzione della crisi possono essere equiparati agli accordi di negoziazione assistita. In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fattispecie rappresentata non sussisteva il presupposto per l’applicazione dell’esenzione.