Conviene sospendere la RCA auto e moto? Quali sono gli svantaggi

Conviene sospendere la RCA auto e moto? Quali sono gli svantaggi

Sono in molti i cittadini che a causa delle misure imposte dal Governo per evitare la diffusione del Covid – 19 si sono trovati nella situazione di dover lasciare fermi auto e moto.

Tra le possibili novità nel decreto Cura Italia ora alla Camera per la conversione in legge anche la sospensione della RCA auto e moto fino al 31 luglio 2020.

La sospensione è prevista solo per le polizze RCA auto e moto con scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020.

Più che una sospensione è un prolungamento del periodo di validità del certificato dopo la scadenza della polizza. Pertanto, sarà possibile circolare per 30 giorni con l’assicurazione scaduta.

La sospensione potrà essere attivata solo se prevista dal contratto e se la compagnia assicurativa deciderà, a sua descrizione, di concedere il beneficio. La sospensione opererà dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione.

Conviene sospendere la RCA auto e moto? Quali sono gli svantaggi

Ci si chiede se convenga veramente sospendere o meno la RCA e quali siano gli svantaggi.

Infatti, non sembrano mancare gli svantaggi alla sospensione che rischiano di renderla una soluzione poco appetibile.

Innanzitutto, è possibile richiedere la sospensione momentanea della polizza solo se si è in regola con i documenti e se mancano 30 giorni dalla scadenza.

La norma prevede che “durante la sospensione il veicolo per cui tale sospensione è stata richiesta, non potrà in alcun caso né circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione”.

Se l’auto rimane ferma e parcheggiata in strada è necessario che sia munita, obbligatoriamente, dell’assicurazione per legge.

In assenza di assicurazione, ai sensi dell’art. 193 CdS si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa di importo dagli 849 ai 3.396 euro o addirittura nel sequestro del mezzo. Senza dimenticare i rischi qualora il veicolo provochi un danno a terzi.

Di conseguenza, potranno effettivamente beneficiare della sospensione solo coloro che hanno a disposizione un’area privata dove tenere l’auto parcheggiata come ad esempio box, garage, parcheggio condominiale e così via.

Per i veicoli parcheggiati su strade pubbliche non è possibile.

Altro svantaggio può essere rappresentato dall’effettivo risparmio dell’assicurato.

Rischiano di incidere i costi di sospensione e riattivazione.

Pertanto, si consiglia sempre e preventivamente di verificare con la propria compagnia le condizioni applicate al proprio contratto e questo anche in relazione all’eventuale sospensione delle garanzie accessorie che potrebbero non essere automaticamente interrotte, visto che l’emendamento fa riferimento alla sola assicurazione.

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