Congedo straordinario retribuito Legge 104 per familiare non convivente, ecco quando non serve il cambio di residenza

legge 104

Per gli invalidi con Legge 104 la normativa prevede numerose tutele. Non solo per i disabili stessi ma anche per i familiari che si prendono cura di loro. Bisogna considerare, infatti, che per assistere un familiare disabile molto spesso si deve sacrificare parte della propria vita. E si devono fare importanti rinunce anche dal lato lavorativo. Non sempre, infatti, la cura e l’assistenza del disabile ben si coniugano con orari rigidi e turni lavorativi. Proprio per questo il legislatore ha previsto alcune tutele per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave. Una di queste è rappresentata dai 3 giorni di permesso mensile previsti dalla Legge 104. Un’altra è, invece, rappresentata dal congedo straordinario retribuito Legge 104 che serve per assistere un familiare con handicap grave. E che prevede non solo un’indennità per tutto il periodo di assenza, ma anche copertura contributiva.

Il congedo straordinario e i rigidi requisiti per richiederlo

Per poter chiedere i 2 anni di aspettativa retribuiti previsti dalla Legge 151 del 2001 è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Innanzitutto il familiare da assistere deve essere titolare di Legge 104 con gravità (articolo 3, comma 3). Il congedo, poi, viene riconosciuto in base ad un preciso e vincolante ordine di priorità familiare. Che scala solo in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dell’avente diritto.

Quasi sempre, poi, per poter fruire del congedo stesso è richiesta la convivenza con il disabile. Requisito che si perfeziona con coabitazione e residenza con il familiare da assistere. Senza la stessa residenza, quindi, nella maggior parte dei casi il beneficio non viene riconosciuto.

Congedo straordinario retribuito Legge 104 per familiare non convivente, ecco quando non serve il cambio di residenza

In alcuni casi specifici, invece, il requisito della residenza non è richiesto. È il caso, per esempio, del genitore che assiste un figlio con grave handicap. Anche se il genitore non convive con il figlio, infatti, il congedo viene riconosciuto lo stesso. Al genitore, quindi, il cambio di residenza non è richiesto.

Il cambio di residenza, poi, non serve neanche se disabile e familiare che lo assiste vivono allo stesso indirizzo e stesso numero civico ma in due interni differenti. Basta, quindi, vivere nello stesso stabile del disabile, anche se in piani diversi, per non dover effettuare un cambio di residenza.

Il requisito della convivenza è soddisfatto anche qualora il caregiver faccia richiesta di iscrizione al registro temporaneo della popolazione nel Comune in cui vive il disabile. Ottenendo la dimora temporanea a casa del disabile, di fatto, soddisfa il requisito della convivenza. Ma la cosa è possibile solo qualora assistente e assistito abbiano residenza in due Comuni diversi.

Per richiede il congedo, infine, neanche al figlio non convivente è richiesto il cambio di residenza. Almeno non al momento della richiesta. E a patto che non ci siano altri familiari che convivano con il disabile. In questo caso il figlio può provvedere al cambio della residenza anche in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.

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