Congedo di due anni con Legge 104 sono compresi anche il sabato e la domenica?

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La normativa sul congedo di due anni per assistere un familiare con Legge 104 in situazione di handicap grave crea molti dubbi. Abbiamo esaminato la figura del referente unico indispensabile in questa prestazione. Inoltre, è necessaria, per accedere al congedo straordinario Legge 151, la convivenza con il familiare d’assistere. Bisogna precisare che la convivenza si intende soddisfatta anche con la coabitazione o con la dimora temporanea. Ma nel congedo di due anni con Legge 104 sono compresi anche il sabato e la domenica? Esaminiamo le modalità di computo.

Congedo di due anni con Legge 104 sono compresi anche il sabato e la domenica?

Il congedo di due anni con Legge 104 (congedo straordinario Legge 151) si basa su tre principi fondamentali per la fruizione:

a) nel periodo di astensione lavorativa per congedo straordinario continuativo sono compresi nel computo tutti i sabati, le domeniche e tutte le giornate festive ricadenti nel periodo di fruizione;

b) nel periodo di fruizione del congedo in modalità frazionata sono compresi nel computo anche i sabati, le domeniche e le festività. Ad eccezione che non siano preceduti da una ripresa dell’attività lavorativa che non può coincidere con una giornata di ferie;

c) il congedo straordinario può essere fruito per un limite massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa.

Durante il periodo di fruizione, il dipendente ha diritto a percepire un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese precedente al congedo. Inoltre, il periodo di astensione lavorativa è coperto da contribuzione figurativa valida ai fini della pensione.

Indennità corrisposta e inoltro domanda

Nell’indennità corrisposta per il congedo di due anni sono escluse le voci variabili. Infatti, si tiene conto dell’ultima retribuzione considerando le voci fisse e continuative.

In riferimento alla tredicesima, il rateo matura solo per i periodi effettivamente lavorati. Stesso discorso per il trattamento di fine rapporto. Questo significa che, nel periodo di fruizione del congedo, tredicesima e TFR non maturano.

Ricordiamo che, per accedere al congedo straordinario Legge 151, bisogna inoltrare domanda, allegando il verbale della Legge 104 art. 3 comma 3, collegandosi al sito INPS con le credenziali di accesso (SPID, CNS, CIE). Oppure tramite il contact center al n. 803 164 rete fissa e al n. 06 164 164 rete mobile. Infine, è possibile rivolgersi ad un Patronato

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