Il nostro sistema giuridico è finalizzato a garantire a tutti un’esistenza decorosa e dignitosa. A tal fine prevede una vasta gamma di tutele e di limiti da rispettare, anche a volte a discapito dei nostri diritti lesi.
Si pensi al caso in cui non si riesca ad ottenere il ristoro di danni subiti a causa di incapienza da parte del proprio debitore.
Infatti nonostante il creditore abbia molteplici azioni da esperire per far valere i suoi diritti, questi potrebbero rimanere insoddisfatto. O magari dover aspettare anni, prima della loro soddisfazione. Nonostante sia stato accertato in sede giudiziaria l’esistenza dei propri crediti vantati. La controparte, infatti, potrebbe essersi depauperata per tempo di tutti i suoi beni o semplicemente percepisce la pensione minima, che è impignorabile.
Ma se il debitore percepisce uno stipendio, questo potrà essere pignorato nel limite di 1/5, anche se è basso.
Se però si è fortunati si potrebbero trovare i soldi sul conto da pignorare, ma bisognerà rispettare dei limiti. Ciò in base al principio di garantire al debitore il minimo necessario per vivere. In particolare qualora si trovi lo stipendio accreditato sul conto, sarà pignorabile solo la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale, fissato nel 2022 in euro 468,10.
Con questo importo si potrà proteggere il conto corrente in banca o alla posta da pignoramento e sequestro
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Secondo il nostro ordinamento infatti le esigenze dei creditori devono comunque contemperarsi con il diritto del debitore/lavoratore ad un’esistenza dignitosa. Per questo sono previsti dei limiti alla pignorabilità dei soldi che si trovano sul conto.
La Cassazione, proprio in virtù di tale principio, ha confermato un altro limite. In particolare ha esteso la garanzia del minimo vitale prevista per il pignoramento dello stipendio, anche in caso di sequestro.
Quest’ultimo è l’atto finalizzato alla confisca dei proventi illeciti. La Cassazione con la recentissima sentenza n. 26252/2022 ha disposto gli stessi limiti di impignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti anche in sede penale. La Corte ha affermato quindi che i limiti di impignorabilità si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato. Pertanto fino a 1.404 euro non si toccano i soldi giacenti sul conto del debitore nemmeno in caso di sequestro.
Ciò non vale qualora gli emolumenti percepiti riguardino i compensi degli amministratori di società. Con questo importo si potrà proteggere il conto corrente sia in banca, che alla posta.
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