Ognuno di noi è libero di disporre del proprio patrimonio come meglio crede, effettuando atti a titolo oneroso, come compravendite di beni immobiliari, purché reali. Tuttavia, per quello che sarà dopo la nostra morte, il legislatore pone dei limiti alla libertà del de cuius, per tutelare i parenti più stretti. Infatti, il de cuius può disporre soltanto di una parte del proprio patrimonio, essendo quest’ultimo costituito da una parte definita indisponibile. Ovvero la parte che riguarda le quote dei cosiddetti legittimari che sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Tuttavia il de cuius potrebbe stipulare una polizza vita, dichiarando beneficiario un altro soggetto che non sia un erede legittimo. Nonostante spesso nel contratto di polizza si indichi con il termine erede il beneficiario. Pertanto ben potrebbe decidere il de cuius, quando è in vita, utilizzare tutti i suoi soldi per stipulare una polizza vita dichiarando beneficiario un soggetto estraneo. Con il conto svuotato prima della morte l’eredità potrebbe non arrivare anche se il testatore ha svuotato il proprio conto di tutti i suoi soldi? In questo caso è necessario fare delle distinzioni tra il premio pagato e l’indennizzo derivante da esso. Prima di tutto partendo da una specifica definizione del concetto di polizze vita in rapporto all’asse ereditario.
Con il conto svuotato prima della morte l’eredità potrebbe non arrivare
Indice dei contenuti
Innanzitutto, come espresso dall’art. 1920, co.3 del c.c., le polizze vita non cadono nella successione e non rientrano nell’asse ereditario del soggetto stipulante. Il beneficiario, pertanto, acquisterà un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. Quest’ultima sarà tenuta ad erogare al beneficiario, a seguito della morte dello stipulante, l’indennizzo in virtù del contratto di assicurazione. Il decesso è solo una condizione che fa nascere il diritto del terzo ad ottenere l’indennizzo che non rientra tra i beni dell’asse ereditario.
Gli eredi che si ritengono lesi nel loro diritto potranno agire nei confronti del beneficiario?
Nel caso in cui la quota dei legittimari risulti lesa, costoro non potranno agire per ottenere l’indennizzo erogato dall’assicurazione. Ma qualora tutti i soldi siano stati spesi per il premio assicurativo, depauperando l’intero patrimonio, i legittimari potranno chiedere al beneficiario la restituzione del premio. Ciò in quanto i premi che il de cuius ha pagato all’assicurazione possono considerarsi donazioni indirette a favore del futuro beneficiario. Pertanto i legittimari potranno chiederne la restituzione, qualora questi abbiano leso la propria quota di legittima. Nel caso in cui la quota non sia stata lesa o in mancanza di legittimari nulla si potrà pretendere nei confronti del beneficiario.
Lettura consigliata