Comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore: la Corte di Giustizia UE afferma la liceità di misure restrittive imposte al licenziatario delle opere

diritto d'autore

L’era digitale, in cui viviamo, vede il profilarsi di contratti tra privati e/o aziende, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti (es. contenuti audiovisivi) e la pubblicazione degli stessi su siti internet e canali digitali.

Tali forme di contrattazione meritano di essere adeguatamente esaminate, al fine di regolamentare equamente sia i rapporti tra contraenti, sia quelli tra questi e terzi estranei al rapporto contrattuale.

In una recentissima sentenza, del 9.03.2021, la Corte di Giustizia UE affronta, nello specifico, il tema delle autorizzazioni alla pubblicazione sul proprio sito internet di alcune opere di titolarità di una società di gestione di diritti d’autore.

Comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore: la Corte di Giustizia UE afferma la liceità di misure restrittive imposte al licenziatario delle opere

Segnatamente, il caso sottoposto all’esame della Corte europea investe la legittimità dell’imposizione di misure restrittive al licenziatario delle opere protette, al fine di impedirne il “framing”, all’interno di siti internet di terzi.

La risposta al quesito presuppone la risoluzione della connessa questione pregiudiziale, afferente alla qualificazione dell’incorporazione tramite “framing” in termini di “comunicazione ad un pubblico nuovo”.

Sul punto, i Giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che la tecnica del framing costituisce un atto di comunicazione al pubblico in quanto ha l’effetto di rendere l’elemento visualizzato fruibile da parte di tutti i potenziali utilizzatori del sito, in cui l’opera è incorporata.

Fatta questa premessa, la sentenza  in commento pone l’accento sulla circostanza per cui, in linea di principio, la tecnica del framing non soddisfa il requisito di rivolgersi ad un pubblico “nuovo”. Il pubblico è “nuovo” solo se il titolare dei diritti ha messo in atto o imposto, a monte, misure restrittive connesse alla pubblicazione della sua opera. In tal caso, infatti, appare evidente che il titolare del diritto abbia inteso limitare la divulgazione delle proprie opere ai soli utenti di un determinato sito internet, ovvero ad un pubblico circoscritto.

In altri termini, la possibilità di sussumere la tecnica del framing nel novero degli atti di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’art. 3, par. 1, Direttiva 2001/29C E, è subordinata all’imposizione, ab origine, da parte del titolare del diritto, di misure di protezione e/o restrittive della tecnica dell’incorporazione mediante il framing.

La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia UE

Per tale via, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia UE viene risolta attraverso la seguente massima di diritto: “Il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito internet, costituisce una comunicazione al pubblico nuovo, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare”.  La ratio sottesa a tale massima giurisprudenziale va ravvisata nella circostanza per cui l’imposizione di misure restrittive, da parte del titolare del diritto d’autore, costituisce manifestazione della sua volontà di non diffondere le proprie opere ad un pubblico piè esteso e diverso, rispetto a quello del sito internet su cui le stesse sono originariamente pubblicate.

Ne discende il postulato di diritto secondo il quale l’imposizione delle predette misure restrittive è legittima, in quanto espressione della voluntas del titolare del diritto, nella sua veste di contraente, di limitare la diffusione e comunicazione delle proprie opere ad un determinato pubblico.

Di modo che la comunicazione delle stesse, mediante la tecnica del framing, ad un pubblico “nuovo”, nel senso sopra precisato, integra un atto illegittimo.

Alla luce dei  principi ermeneutici affermati dalla Corte di Giustizia UE, è opportuno che il Legislatore nazionale intervenga con una disciplina ad hoc delle misure restrittive o protettive del diritto d’autore e, in parallelo, delle autorizzazioni necessarie alla divulgazione delle opere ad un pubblico “nuovo”, rispetto a quello selezionato dal titolare del diritto.

Conclusioni

In conclusione sull’argomento “Comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore: la Corte di Giustizia UE afferma la liceità di misure restrittive imposte al licenziatario delle opere”, il tema è legato alla tutela della privacy, da un lato, alla salvaguardia della libertà d’espressione e comunicazione, dall’altro, in un’ottica di equo bilanciamento di interessi contrapposti, da compiersi annettendo preminenza ai diritti di rango costituzionale.

Consigliati per te