Si comincia credendo di far valere semplicemente un proprio diritto e si finisce accusati di molestia. In effetti commettere molestia è più facile di quanto si pensi. La molestia non è altro che un comportamento assillante ed inopportuno, che perciò genera un fastidio intollerabile e senza giustificato motivo.
L’art. 660 Codice Penale chiede che siano presenti i seguenti elementi perché si possa parlare di molestia. Intanto la condotta sospettata di essere molesta deve avvenire in un luogo pubblico come una strada o aperto al pubblico come un cinema. La condotta molesta può essere attuata con qualsiasi strumento. Anche una o più telefonate possono essere moleste, oppure dei messaggi in numero incontrollato. Il comportamento deve risultare intollerabile, fuori dalla norma e deve rappresentare arroganza ed insistenza volute allo scopo di infastidire la vittima.
Anche un solo atto può essere molesto
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Il reato di molestia non è integrato solo da azioni ripetute, come erroneamente si pensa. Commettere molestia è più facile di quanto si pensi. Anche un solo atto può essere molesto. La condizione necessaria è che sia una azione volutamente di disturbo e fatta per motivi futili. Per esempio un soggetto per riconquistare la ex la tempesta di telefonate a tutte le ore chiedendole ogni volta cose futili. Il comportamento è uno solo, telefonare, ma si ripete con frequenza tale da essere fastidioso ed intollerabile.
La molestia è punita dal codice penale con l’arresto fino a sei mesi o con una multa fino ad euro 516,00. L’imputato può cercare di evitare il procedimento penale chiedendo la cosiddetta oblazione. In pratica la sanzione penale, per esempio l’arresto, può essere convertito in una sanzione economica. Il pagamento di quella somma estingue il reato. Il molestatore non deve però fare troppo affidamento sull’oblazione. Concederla o meno è una decisione del giudice. Di solito tendono a non concederla al recidivo abituale, cioè a chi sia già stato accusato altre volte di quel medesimo reato.