In occasione dell’emergenza coronavirus, il Governo ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo grazie al Fondo di Solidarietà.
La sospensione delle rate di mutuo può essere richiesta solo due volte e per un periodo non superiore a 18 mesi.
Le rate del mutuo non verranno cancellate ma solo sospese, pertanto, al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate riprenderà regolarmente.
Come sospendere le rate del mutuo e quando è possibile
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Per sospendere le rate del mutuo è necessario presentare una domanda online alla propria banca oppure all’istituto di credito che ha erogato il prestito.
Nel termine di 10 giorni, occorre trasmettere la certificazione da cui risulta la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione dell’orario di lavoro, subiti a causa dell’emergenza sanitaria.
E’ necessario, pertanto, allegare alla domanda di sospensione uno dei seguenti documenti:
a)copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesta la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per cause riconducibili all’emergenza;
b)copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno di reddito;
c)copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito.
Non è necessario presentare l’ISEE.
Quando è possibile richiedere la sospensione del mutuo
E’ possibile richiedere la sospensione del mutuo se:
-la banca a cui si presenta la domanda ha aderito al Fondo di Solidarietà;
-l’importo del mutuo non deve essere superiore a 250mila euro;
-il mutuo deve essere erogato almeno da 1 anno.
Una volta ricevuta la domanda, la banca la trasmette alla Consap che gestisce il fondo di solidarietà, la quale verifica la sussistenza dei requisiti e la documentazione.
In caso positivo, la banca sospende il mutuo.
Sospensione del mutuo negata
Sono molti i mutuatari che lamentano la mancata sospensione del mutuo da parte della banca, soprattutto quando l’addebito avviene in automatico dal conto corrente.
Pertanto, è stata attivata una casella di posta elettronica presso la Camera dei deputati per gestire le segnalazioni.
Chi può beneficiare della sospensione
Possono beneficiare della sospensione della rete del mutuo coloro che abbiano subito:
-la perdita del lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza, commerciale o di agenzia
– insorgenza di morte, riconoscimento di un grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%
-sospensione del lavoro per almeno 30 giorni consecutivi
-riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
-riduzione del fatturato, a partire dal trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% del fatturato medio giornaliero, in conseguenza della chiusura o della limitazione dell’attività lavorativa a causa del coronavirus
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