Se si riceve la notifica di una contravvenzione, alla stessa si ci può opporre, proponendo ricorso. Questo, può essere amministrativo, a sua volta distinguibile in ricorso in autotutela, se rivolto alla stessa amministrazione che l’ha comminata, oppure al Prefetto, organo direttamente superiore. Oppure, si può proporre un ricorso giurisdizionale, al Giudice di Pace, che di norma è super partes rispetto agli interessi in gioco. Tuttavia, ciò vale se ci asteniamo dal pagare la sanzione, una volta che questa ci sia stata notificata. Ma, si ci chiede, se vale la stessa regola allorquando abbiamo già pagato la sanzione.
In altri termini, si ci domanda: come si può contestare una multa già pagata. Se si paga la multa in misura ridotta del 30%, nei primi 5 giorni, non c’è modo di contestarla. Infatti, è come aver ammesso tacitamente la propria responsabilità e si è anche goduto del beneficio economico della riduzione. In merito, i termini per poter godere di tale vantaggio sono molto ristretti, considerato che il pagamento è ammesso entro 5 giorni dalla notifica del verbale. In detta ipotesi, il divieto di proporre ricorso è espressamente previsto dal Codice della Strada. Tale principio, tuttavia, è stato esteso anche all’ipotesi di pagamento effettuato per intero, quindi, anche al di fuori delle circostanze di riduzione riconosciute dalla legge. Ne consegue che la domanda relativa al come contestare una multa già pagata, riceve risposta negativa, per le ragioni indicate.
Ipotesi di sollecito per una multa già pagata
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Ipotesi diversa è quella in cui viene inviato un avviso di pagamento per una sanzione per la quale è già stato corrisposto il corrispettivo pecuniario. In questo caso, però, il problema non si pone se si possiede la documentazione comprovante il pagamento. Infatti, è sufficiente inoltrare un’istanza all’ente che ha inviato il sollecito, allegando copia del bonifico o della ricevuta di avvenuto pagamento. Il problema può soccorrere, invece, se si è persa la ricevuta del pagamento.
In questo caso, o si fa una ricerca alla posta se si ricorda il giorno in cui è stato effettuato il pagamento, oppure si tenta di risalire all’avvenuto pagamento, se fatto a mezzo di strumenti stracciabili, quali pagamento on line o a mezzo carta di credito. Diversamente, se non si riesce a fornire la prova dell’avvenuto pagamento e la P.A non la rinviene, è necessario pagare una seconda volta, per estinguere la pendenza. Purtroppo, infatti, occorre conservare le ricevute per almeno 5 anni, altrimenti risulta difficile elevare contestazioni di sorta.