Interessante è sapere, in maniera schematica, come si impugnano le multe, nel caso in cui ce ne venga notificata qualcuna. Infatti, se ci viene contestata una contravvenzione, per qualche violazione delle norme del Codice della Strada e riteniamo che essa sia ingiusta, è opportuno impugnarla. In genere utilizziamo i termini multa e contravvenzione come sinonimi anche se, tecnicamente, è più corretto parlare di contravvenzioni. Comunque, essendo oramai diffusamente accettata anche la prima espressione, ci rifaremo al linguaggio comune.
Primo rimedio: ricorso al Prefetto
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Alla domanda, quindi: “come si impugnano le multe”, risponderemo rifacendoci al primo rimedio, che è quello amministrativo. Infatti, tutti i provvedimenti amministrativi, quali quelli che contestano una violazione del codice della strada, ammettono un doppio ordine di ricorsi. Essi sono: quello amministrativo e quello giurisdizionale. Le due opzioni sono alternative. Partendo dalla prima opzione, il ricorso amministrativo gerarchico va al Prefetto territorialmente competente.
Esso può essere inviato mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentato a mano, presso l’ufficio competente della Prefettura. Inoltre, può anche essere consegnato a mani al Comando della Polizia Municipale da cui è partito il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto. Infine, può essere inviato a mezzo Pec, che vale raccomandata. Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni. Esso si calcola dalla data della contestazione della violazione se è stata immediata, oppure dalla notifica del verbale.
Secondo rimedio: ricorso al Giudice di Pace
Il ricorso giurisdizionale è da presentare entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell’infrazione al Giudice di Pace, competente per territorio. Va depositato a mano presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R. Esso può essere presentato personalmente dalla parte senza assistenza di un difensore ma considerato il tecnicismo delle questioni trattate, è opportuno rivolgersi ad un legale.
Terzo rimedio: ricorso in autotutela
Infine, per contestare una multa è possibile anche ricorrere, in autotutela, al Comando di Polizia stesso che ha redatto il verbale. Ciò, però, è consigliabile soltanto nel caso in cui il verbale contenga un’errata valutazione del fatto contestato o vizi di forma o di procedura. Diversamente, sarà difficile che, a fronte di vizi non palesi ed immediatamente percepibili, l’organo accertatore si ricreda, annullando il verbale comminato.
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