La pensione di reversibilità è riconosciuta ai superstiti se muore il lavoratore o il pensionato. È riconosciuta ai coniugi che al momento della morte erano a carico fiscalmente e ai figli in misura proporzionale e secondo specifici requisiti. Ebbene, è previsto un aumento di questa misura. Analizziamo come ottenere l’aumento della pensione di reversibilità, perchè non tutti lo sanno.
Possono fare domanda le vedove o i vedovi per ottenere un aumento pari a 52,91 euro al mese
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Questa richiesta è poco conosciuta e molti pensionati non sanno di averne diritto. La domanda per ottenere questo benefico deve essere trasmessa in modalità telematica all’INPS. Ci sono varie modalità di trasmissione, attraverso il sito INPS oppure attraverso il patronato che può offrire una consulenza più ampia del calcolo della pensione.
I beneficiari sono i vedovi e vedove. Spetta a coloro che hanno perso il coniuge e sono inabili allo svolgimento di attività lavorativa.
Si tratta di una maggiorazione di 52,91 euro mensile che viene aggiunta sull’assegno della pensione di reversibilità.
Sono riconosciuti inabili al proficuo lavoro solo se sono in possesso dei requisiti di invalidità al 100% o sono titolari di indennità di accompagnamento.
Se non si posseggono uno di questi requisiti, l’inabilità la può certificare anche il medico di famiglia con un certificato specifico: il modello SS3.
L’INPS dietro verifica potrebbe chiedere al medico di famiglia che ha redatto il certificato, spiegazioni riguarda l’accertamento. Di solito questo non succede e l’INPS accoglie e conferma la certificazione medica.
Limiti di reddito per l’aumento dell’assegno
Un altro requisito richiesto è legato al reddito familiare. Ecco i limiti previsti dalla normativa per come ottenere l’aumento della pensione di reversibilità, non tutti lo sanno. In effetti si tratta di un assegno familiare, riconosciuto per i seguenti redditi:
a) redditi del nucleo familiare fino a 28.659,42, assegno totale di 52,91 euro;
b) per redditi da 28.659,42 fino a 32.148,87 l’assegno si riduce in 1959 euro;
c) l’assegno non spetta se il reddito supera 32.148,88 euro.